La simulazione assoluta della quietanza non può essere provata mediante prova per testi.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 17329 depositata il 31 agosto 2015, rigettando ricorso di una s.r.l. creditrice, avverso la pronuncia con cui veniva confermata la revoca del decreto ingiuntivo dapprima emesso, per mancato pagamento, nei confronti di altra società.
La Corte d'appello, in particolare non aveva ritenuto provata la simulazione della quietanza e dunque, dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni di pagamento, atteso che parte creditrice aveva inteso assolvervi mediante prova testimoniale.
Nel rigettare le cesure della ricorrente, la Cassazione ha ribadito il proprio costante insegnamento, secondo cui non è ammessa la prova testimoniale della simulazione della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta.
Vi osta infatti l'art. 2726 c.c. che, estendendo al pagamento il divieto sancito dall'art. 2722 c.c. – di provare cioè con testimoni patti aggiunti o contrari ai documenti contrattuali – esclude che tale mezzo istruttorio possa dimostrare l' accordo simulatorio concluso al fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza .
La simulazione, infatti, si configura nei confronti della quietanza come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, per l'appunto, il combinato disposto di cui agli artt. 2722 e 2726 c.c vieta di provare con testimoni, in contrasto con la documentazione di pagamento.
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