La pubblicità sul Ri ha effetto estintivo per società di capitali e di persone

Pubblicato il 24 febbraio 2010

Nella sentenza n. 4062 del 22 febbraio 2010, emessa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, viene chiarito che la cancellazione dal Registro imprese, pure anteriore alla vigenza della riforma delle società avvenuta con decreto 6/2003, ha effetto estintivo della società, anche se si tratta di società di persone. La riforma del diritto societario ha modificato l'articolo 2495, secondo comma, del Codice civile. La nuova disciplina definisce le ricadute delle cancellazioni delle iscrizioni di società e cooperative, anche precedentemente all’entrata in vigore 1° gennaio 2004: l’estinzione della società come conseguenza della pubblicità espressa dall’iscrizione della cancellazione.

La Cassazione spiega, in merito alle società di persone, che è “logico ritenere che l’espressa disciplina della responsabilità dei soci subentranti alla società verso i creditori per effetto della cancellazione ha come presupposto il venire meno della soggettività e della capacità giuridica limitata di esse, parallelo all’effetto costitutivo-estintivo della cancellazione dell’iscrizione delle società di capitali”.

Nel caso di specie una società cooperativa non è stata legittimata a promuovere un giudizio di opposizione verso una esecuzione, poiché dalla data di iscrizione della cancellazione la pubblicità sul Ri ha, per legge, causato la contestuale estinzione della società. Pertanto, la società estinta ha perso la capacità di stare in giudizio.

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