La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 82 del 4 gennaio 2018, si è occupata di una richiesta di danno da demansionamento presentata da una lavoratrice part-time, inquadrata al 6° livello ed utilizzata per oltre sette anni con mansioni inferiori (ascrivibili all’inferiore 4° livello) perché, a detta del datore di lavoro, non poteva essere assegnata a mansioni confacenti la sua professionalità in quanto richiedenti orario a tempo pieno.
Nel caso di specie, la Corte ha sostenuto che occorre tenere conto dei principi affermati dalla nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 6572 del 24 marzo 2006, secondo cui - in tema di demansionamento e dequalificazione - il riconoscimento del danno professionale, biologico o esistenziale che ne deriva, non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio stesso.
Di conseguenza, il danno esistenziale va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento - assumendo, peraltro, precipuo rilievo la prova per presunzioni - quindi dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico.
Ancora, ricordano gli Ermellini, la prova del c.d. "danno esistenziale" può essere data anche con presunzioni semplici (Cass. n. 13546/2006).
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