La proroga nei Cie può essere disposta solo a seguito di contraddittorio con l'interessato

Pubblicato il 19 giugno 2013 Con la sentenza n. 15223 del 18 giugno 2013 la Corte di cassazione, Sesta sezione civile, si è pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui i giudici di merito avevano confermato la richiesta dell'amministrazione dell'Interno di prorogare la presenza di un cittadino straniero in un centro di identificazione ed espulsione (Cie), senza convocare l'interessato in udienza per la verifica delle condizioni legittimanti la proroga della detenzione amministrativa.

I giudici di legittimità hanno censurato la decisione di specie, nel frattempo impugnata dallo straniero interessato, affermando perentoriamente la necessità che la richiesta di trattenimento nei Cie vada esaminata in contraddittorio con l'interessato, assistito dal difensore di fiducia.

Vi è proprio una garanzia di partecipazione – spiega la Corte – che, incidendo sulla libertà personale del cittadino, deve sussistere non solo al momento dell'ingresso dello straniero nella struttura, ma anche in occasione delle successive proroghe. Queste ultime, infatti, hanno carattere di assoluta eccezionalità, dovendo essere, peraltro, congruamente motivate senza che si possa prescindere dalla partecipazione dello straniero all'udienza camerale medesima.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy