La pronuncia della Corte Costituzionale sulla retribuzione dei soci lavoratori delle coop
Pubblicato il 30 marzo 2015
Il Tribunale ordinario di Lucca ha sollevato, in riferimento all’art. 39 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art. 7, c. 4, del D.L.
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, dall’art. 1, c. 1, Legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella parte in cui stabilisce che, «
fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di un pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria».
Con la
sentenza n. 51, depositata il 26 marzo 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato
non fondata la suddetta questione di legittimità costituzionale.
Ha evidenziato, in merito, il Giudice delle leggi che già la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che «in tema di società cooperative […] al
socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un
trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque
non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla
contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 6, della Legge n. 142/2001, che, destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria» (Corte di cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 4 agosto 2014, n. 17583; in senso analogo, Corte di cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 28 agosto 2013, n. 19832).
Il censurato art. 7, comma 4, D.L. n. 248/2007, congiuntamente all’art. 3 della Legge n. 142/2001, lungi dall’assegnare ai predetti contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall’art. 39 Cost., mediante un recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i
trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la
proporzionalità e la
sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell’art. 36 Cost.
Tale parametro è richiamato – e dunque deve essere osservato – indipendentemente dal carattere provvisorio del medesimo art. 7, che fa riferimento «alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative».
Interessante è la precisazione per cui, nell’effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l’andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l’articolo censurato si propone di
contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative.