La nuova DIS-COLL per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata

Pubblicato il 07 maggio 2015 In via sperimentale per l’anno 2015 ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, spetta un’indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL e regolamentata dall’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 - per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015.

Destinatari e requisiti

Come chiarito dalla circolare INPS n. 83 del 27 aprile 2015, sono destinatari della DIS-COLL i co.co.co., anche a progetto - con esclusione degli amministratori e dei sindaci - iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

L’indennità in questione è riconosciuta ai suddetti lavoratori purché presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione. Lo status di disoccupato deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il Servizio competente, o anche tramite PEC, accompagnata da una dichiarazione attestante l’attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. L’INPS, tuttavia, ammette che la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro possa essere rilasciata direttamente all’Istituto al momento della presentazione della domanda;

- possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;

- possano fare valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione, ovvero pari ad € 647,83.

ATTENZIONE

Il reddito pari ad € 647,83 corrisponde alla metà dal compenso minimo mensile per far valere una mensilità di contribuzione, pari ad € 1.295,66.

Minimale retributivo annuo per il 2015 = € 15.548

Compenso minimo mensile per far valere una mensilità di contribuzione= € 15.548/12 = € 1.295,66
 

Base di calcolo, misura e durata della prestazione

La DIS-COLL è rapportata al reddito medio mensile derivante da rapporti di collaborazione e, in particolare, al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

Qualora il reddito medio mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, l’importo della prestazione è pari al 75% del suddetto reddito medio.

Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore a 1.195 euro, l’importo della prestazione è pari al 75% di 1.195 euro a cui va aggiunta una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro.

In ogni caso la DIS-COLL non può superare l'importo mensile massimo di 1.300 euro e si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 91° giorno di fruizione della prestazione.

ATTENZIONE

Esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della prestazione, per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.

Quindi ai fini della determinazione della base di calcolo e della misura della prestazione occorre prendere a riferimento anche le frazioni di mese.
 

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento e, ad ogni buon conto, la corresponsione può avvenire per massimo sei mesi.

Ai soli fini della durata, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente DIS-COLL.

ATTENZIONE

Anche per la durata della prestazione, analogamente alla modalità adottata per la base di calcolo e la misura, si prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
 

ESEMPIO 
Durata

Rapporto di collaborazione della durata di 6 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 16.000 euro.

La copertura contributiva è pari a 12 mesi (16.000/1.295,66 = 12,35 mesi).

La DIS-COLL spetterà per 3 mesi.

Misura

Reddito medio mensile = 16.000/6 = € 2.666,66

Prestazione mensile = € 1.195 X 75:100 + (€ 2.666,66 - € 1.195) x 25/100 = € 1.264,16.

ATTENZIONE

Qualora il lavoratore fruisca di 1 solo mese di indennità invece dei 3 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 2 mesi di lavoro.

Domanda

Per fruire della DIS-COLL, i co.co.co. devono presentare, a pena di decadenza, domanda telematica all’INPS, entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione e l’indennità spetta:

- a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;

- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente a tale data.

Gli eventi di maternità e la degenza ospedaliera indennizzabili:

- se insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, fanno decorrere il termine di 68 giorni dalla data in cui cessa l’evento;

- se insorti entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, comportano la sospensione del termine di presentazione della domanda che riprende a decorrere al termine dell’evento, per la parte residua;

- implicano che la DIS-COLL decorra:

     - dall’ottavo giorno successivo alla fine dell’evento, qualora la domanda sia stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati;

     - dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora la domanda sia stata presentata successivamente alla fine dell’evento ma comunque nei termini di legge.

Gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione di quest’ultimo, nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione, non determinano né lo slittamento né la sospensione del termine di presentazione della domanda e non incidono sulla decorrenza della DIS-COLL.

ATTENZIONE

Per le cessazioni del rapporto di collaborazione intercorse tra l’1 gennaio 2015 e il 27 aprile 2015 il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dal 27 aprile 2015 (data di pubblicazione della circolare INPS n. 83/2015).
 

Inoltre, poiché al momento non sono ancora disponibili i servizi di presentazione telematica, l’Istituto ha chiarito che fino all’11 maggio 2015, la domanda di DIS–COLL sarà accettata, sia proveniente da parte del cittadino che da parte degli Enti di Patronato, anche in forma cartacea o tramite PEC indirizzata alla Struttura INPS territoriale competente.

Quadro delle norme 
 D.Lgs. n. 22 del 2015

INPS, circolare n. 83 del 27 aprile 2015

 
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