La nomina del commissario giudiziale ex 231 deve essere accompagnata dalla specifica dei compiti e poteri
Pubblicato il 23 novembre 2011
La Corte di cassazione, con la
sentenza n. 43108 del 22 novembre 2011, ha parzialmente annullato l’ordinanza con cui il Tribunale di Enna, dopo aver accertato l’assoggettabilità alla disciplina della responsabilità degli enti anche di un ente pubblico economico che si occupava dello smaltimento dei rifiuti, aveva nominato un commissario giudiziale alla società ex articolo 45 del Decreto legislativo n. 231/2001 disponendo il sequestro di somme di denaro o di altre utilità fino alla concorrenza di circa 8milioni di euro.
La società indagata aveva impugnato la decisione in quanto contenente la nomina del commissario senza, tuttavia, la specifica dei compiti e delle modalità attraverso cui questi dovevano essere svolti.
A tale doglianza hanno aderito i giudici di Cassazione secondo cui
“nella fase cautelare è importante che il giudice indichi compiti e poteri del commissario, in quanto si tratterà di indicazioni funzionali non solo per la corretta gestione dell'ente in una fase delicata del procedimento, ma che acquistano un rilievo particolare anche in relazione alla valutazione di adeguatezza della misura sostitutiva in questione, in quanto è imposto al giudice di tenere conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito”.
Ne è conseguito l’annullamento, con rinvio, dell’ordinanza limitatamente della mancata definizione dei poteri del commissario giudiziale.