Con l’ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31148, la Corte di Cassazione ha affermato che la modifica del CCNL applicato al rapporto di lavoro rientra legittimamente nella libera e autonoma determinazione delle parti, senza che vi si la necessità di raggiungere un accordo in sede protetta.
Ciò in quanto il contratto collettivo scelto dai contraenti in fase di prima assunzione rappresenta una forma eteronoma di integrazione al contratto individuale che opera dall’esterno e che non si incorpora nel contenuto della lettera di assunzione.
Nel medesimo giudizio, gli Ermellini hanno, altresì, ribadito che in caso di riforma, totale o parziale, di una sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme, in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
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