La maxisanzione per il lavoro nero non è condonabile

Pubblicato il 01 ottobre 2014 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20357 del 26 settembre 2014, ha sostenuto che la maxisanzione per il lavoro nero, contestata dall’Agenzia delle Entrate fino al 2006, è:

- una sanzione amministrativa direttamente collegata all'intento di contrastare il lavoro nero;

- non è determinata in relazione al contributo versato;

- non può essere considerata come una sanzione tributaria o previdenziale.

L'art. 8 della Legge n. 289/2002 prevede che con il perfezionamento del condono si ha l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie ma, chiarisce la Suprema Corte, non è possibile estendere l'adesione al condono anche ad una sanzione amministrativa – come la c.d. maxisanzione per il lavoro nero - in sé e per sé considerata, che è estranea all’ambito di applicazione del condono stesso.
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