La maxisanzione per il lavoro nero non è condonabile
Pubblicato il 01 ottobre 2014
La Corte di Cassazione, con sentenza n.
20357 del 26 settembre 2014, ha sostenuto che la
maxisanzione per il lavoro nero, contestata dall’Agenzia delle Entrate fino al 2006, è:
- una
sanzione amministrativa direttamente collegata all'intento di contrastare il lavoro nero;
- non è determinata in relazione al contributo versato;
- non può essere considerata come una sanzione tributaria o previdenziale.
L'art. 8 della Legge n.
289/2002 prevede che con il perfezionamento del
condono si ha l'
estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e
previdenziali, ivi
comprese quelle accessorie ma, chiarisce la Suprema Corte, non è possibile estendere l'
adesione al condono anche ad una sanzione amministrativa – come la c.d. maxisanzione per il lavoro nero - in sé e per sé considerata, che è
estranea all’ambito di applicazione del condono stesso.