A seguito di un infortunio mortale è emerso che un’azienda non aveva comunicato né all’ASL né all’Ispettorato del Lavoro il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
L’accertamento di tale violazione ha comportato la revoca delle agevolazioni contributive e la società ha fatto ricorso ritendo che si trattasse solo di una violazione formale che non poteva avere tali conseguenze.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21053 dell’11 settembre 2017, con riferimento al periodo di applicazione del D.Lgs. n. 626/94, ha sostenuto che gli adempimenti previsti dal Testo Unico in materia di sicurezza e salute sono inderogabili e posti a protezione di diritti costituzionalmente garantiti.
Inoltre, a riprova del fatto che nel caso di specie non ci si trovi dinanzi ad una violazione formale, è stato evidenziato che allora la mancata comunicazione del nominativo in questione costituiva contravvenzione.
E’ corretto, quindi, revocare le agevolazioni per l’azienda.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".