Per le Sezioni Unite penali di Cassazione, il reato di malversazione in danno dello Stato concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
La malversazione punisce chi, estraneo alla pubblica amministrazione, dopo aver ottenuto sovvenzioni o finanziamenti pubblici destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, mentre il reato di cui all’articolo 640-bis del Codice penale si configura quando la condotta di truffa riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni pubbliche.
Orbene, secondo i giudici di legittimità, il primo dei detti reati non può dirsi incluso nel secondo, trattandosi di fattispecie del tutto autonome per le quali è assente un nesso di interdipendenza necessaria.
La consumazione dei due delitti presuppone, ossia, una pianificazione autonoma da parte dell’autore, rientrante nella figura del concorso di reati che, eventualmente, possono tra loro essere connessi da unicità ideativa.
E’ quanto si legge nel testo della sentenza delle Sezioni unite penali n. 20664 depositata il 28 aprile 2017.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".