Il dipartimento per le Politiche fiscali ha diffuso la risoluzione n. 4 del 14 febbraio 2008 in cui si precisa che il soggetto che entra nella liquidazione Iva di gruppo non può far confluire nei calcoli consolidati il proprio credito Iva maturato prima dell’adesione neanche all’inizio del secondo anno successivo a quello dell’ingresso. L’utilizzo da parte della società delle eccedenze può avvenire in compensazione orizzontale, con richiesta di rimborso se ne ricorrono i presupposti o con detrazione una volta usciti dalla liquidazione di gruppo. Dunque, negli anni successivi all’adesione si distingueranno due tipi di credito soggetti a diversi trattamenti:
- quello formato durante la liquidazione di gruppo che rimane nel calcolo consolidato;
- quello che emerge in dichiarazione Iva, relativo ad anni precedenti, che non confluisce nel calcolo consolidato ma rimane nella disponibilità esclusiva della società.
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