La legge Balduzzi non riguarda solo i casi di particolare difficoltà

Pubblicato il 18 novembre 2014 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 47289 del 17 novembre 2014 – è errato affermare che l'innovazione introdotta dalla Legge Balduzzi in materia di responsabilità medica trovi applicazione solo nei casi di particolare difficoltà.

Alla stregua della logica della norma – si legge nel testo della decisione – la regola d'imputazione soggettiva della sola colpa lieve non interviene in tutte le situazioni in cui, nel corso del trattamento, vi sia stata, in qualche frangente, l'attuazione di una direttiva corroborata.

Occorre, in realtà, individuare la causa dell'evento, il rischio che in esso si è concretizzato nonché comprendere se la gestione di quello specifico rischio sia governata da linee guida qualificate, se il professionista si sia attenuto ad esse, e se, infine, nonostante tale complessivo ossequio ai suggerimenti accreditati, vi sia stato alcun errore e, eventualmente, se esso sia rimarchevole o meno.

In conclusione – si legge nel testo della decisione – l'indagine sulla correttezza della condotta medica potrà esulare dall'ambito segnato da accreditate direttive scientifiche quando tali direttive manchino o quando la questione concerna un aspetto del trattamento che esuli dal tema dell'aderenza alle linee guida medesime.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Progetti utili alla collettività: tutela Inail

28/02/2025

Autonomi in regime forfetario: in scadenza la domanda di riduzione contributiva

28/02/2025

Lavoratori all'estero: retribuzioni convenzionali 2025 per premi Inail

28/02/2025

Abuso del diritto: quando è legittimo il risparmio fiscale

28/02/2025

Pensione Quota 100 e incumulabilità: la parola alla Corte costituzionale

28/02/2025

Polizze catastrofali obbligatorie, adeguamento delle imprese entro il 31 marzo 2025

28/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy