Se l’impresa che partecipa a una gara d’appalto non specifica separatamente gli oneri da sostenere per personale e sicurezza, poiché il bando nulla indica in merito, la stessa non può essere automaticamente esclusa. In tali casi, infatti, le imprese che sono state indotte in errore possono sanare la propria situazione entro un termine stabilito dalla stessa amministrazione.
È questa la conclusione tratta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la causa C-309/2018 depositata il 2 maggio scorso.
Il caso affrontato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea è tra i più discussi nell’ambito del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016): l’indicazione separata, in sede di offerta economica, dei costi da sostenere per la manodopera, nonché degli oneri per la salute e sicurezza dei lavoratori. La valorizzazione di tali elementi è indispensabile per consentire alla Pubblica Amministrazione una puntuale ricognizione dell’offerta da proporre.
Tuttavia, capita spesso che i bandi di gara siano carenti circa l’indicazione di taluni elementi, inducendo di conseguenza in errore le imprese in sede di preparazione della documentazione necessaria per partecipare all’appalto.
Da qui nascono fondamentalmente due orientamenti giurisprudenziali:
Di recente il Consiglio di Stato si è espresso in modo favorevole in merito alla prima alternativa, chiedendo però alla Corte di Giustizia UE di dare il suo parere sul tema. Si chiedeva, in particolare, quali fossero le conseguenze e le responsabilità della Pubblica Amministrazione, qualora l’obbligo di indicare il costo di manodopera e degli oneri di sicurezza non sia stato specificato nella documentazione di gara.
Ebbene, in via generale i giudici sono d’accordo nel decretare l’esclusione dell’impresa dal bando di gara nel caso in cui manchi l’indicazione separata dei costi della manodopera. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto.
Tuttavia, nel caso di specie esaminato dalla Corte di Giustizia UE, il modulo che gli offerenti della gara d’appalto dovevano obbligatoriamente utilizzare non lasciava loro alcuno spazio fisico per l’indicazione separata dei costi della manodopera. Inoltre, gli offerenti non potevano presentare alcun documento che non fosse stato specificamente richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice. Tali mancanze avevano irrimediabilmente indotto le imprese in errore.
In conclusione, affermano i giudici, nei predetti casi l’amministrazione aggiudicatrice può accordare all’impresa la possibilità di sanare la situazione e di ottemperare agli obblighi previsti entro un termine stabilito con la P.A. stessa.
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