La fusione della società non ne impedisce la condanna ex 231

Pubblicato il 22 giugno 2023

L'analogia, meramente descrittiva ed evocativa, con cui la giurisprudenza di legittimità ha accostato il meccanismo della fusione per incorporazione alla successio mortis causa, esaurisce i suoi effetti solo sul piano del diritto civile.

Deve essere escluso che, per effetto della intervenuta estinzione della società dovuta alla sua fusione con altro soggetto, si realizzino tutte le conseguenze che sono proprie dell'avvenuto decesso dell'imputato.

Va considerato irrilevante, ciò posto, che il giudice penale, nel valutare la responsabilità amministrativa della società, abbia o meno correttamente accertato l'avvenuta estinzione della compagine per effetto della sua fusione con altra società.

Società incorporata condannata per reato ambientale

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 26787 del 21 giugno 2023, nel rigettare la specifica doglianza con cui il difensore di una Srl aveva impugnato una decisione che aveva ritenuto responsabile quest'ultima per illecito amministrativo ex D. Lgs. n. 231/2001, in relazione al reato ambientale di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, commesso dal legale rappresentante dell'ente.

La società ricorrente, in particolare, aveva lamentato la mancata valutazione, da parte dei giudici di merito, della prova dell'estinzione dell'ente, che sarebbe intervenuta con la sua fusione per incorporazione in altra società.

Oltre a giudicare infondata tale doglianza, la Suprema corte ha respinto in toto il ricorso avanzato della società, ritenendo inammissibili anche gli ulteriori motivi di impugnazione, volti a censurare l'asserita mancanza ed illogicità della motivazione circa l'oggettiva consistenza del vantaggio conseguito dall'ente e l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Rifiuti portati via dopo la commissione del reato? Il vantaggio non viene meno

La Cassazione, in particolare, ha ritenuto del tutto ragionevole - e, pertanto, esente da profili di manifesta illogicità - l'affermazione contenuta nella decisione d'appello secondo la quale la società, omettendo l'esecuzione di periodiche movimentazioni dei rifiuti finalizzate al loro corretto smaltimento e lasciando gli stessi presso i luoghi di stoccaggio per periodi di tempo superiori a quelli consentiti, aveva conseguito un indebito risparmio di spesa.

A nulla rilevava, ciò posto, il fatto che, successivamente, i rifiuti erano stati comunque portati via: si trattava, infatti, di una condotta posta in essere successivamente alla commissione del reato.

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