La formazione impartita al lavoratore, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, non costituisce, da sola, elemento oggettivo di riscontro di una prestazione lavorativa irregolare per cui il solo avvio al corso formativo nella fase preassuntiva, in assenza di ulteriori elementi che provino la contestuale prestazione lavorativa di fatto, non giustifica l’irrogazione della maxisanzione per lavoro nero.
Questo principio è stato chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 135 dell’8 gennaio 2016, alle proprie sedi territoriali, a seguito di apposito quesito formulato.
Quindi è ammissibile la formazione anteriore alla formale assunzione atteso che la Conferenza Stato-Regioni con l’Accordo del 21/12/2011, nello stabilire la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell'aggiornamento, ha previsto che il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’adibizione del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
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