La Fondazione studi dei consulenti del lavoro dà altre indicazioni per la detassazione del lavoro notturno

Pubblicato il 09 novembre 2010 A seguito dell’emanazione della circolare guida n. 12/2010, con cui è stato affrontato esplicitamente il discorso relativo alla detassazione degli straordinari e delle ore di lavoro notturno, tramite l’applicazione di una imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività oppure per il lavoro straordinario, la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro - alla luce anche delle interpretazioni offerte sul tema dalla stessa agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83/2010 e con le circolari nn. 47/2010 e 48/2010 - torna sull’argomento e risponde ad una serie di interrogativi riguardanti la possibilità di detassare le retribuzioni relative al lavoro notturno.

I temi affrontati sono stati quelli riguardanti i turni notturni come forma di efficienza organizzativa, il lavoro notturno legato ad un risultato positivo per il datore e la misurabilità dei risultati da parte del datore stesso e non dell'Amministrazione finanziaria.

La Fondazione ha ulteriormente specificato che anche il lavoro notturno svolto in case di riposo ed aziende di vigilanza – pur essendo considerato come attività ordinaria – va detassato indipendentemente dalla frequenza o dalla periodicità/storicità di tale organizzazione, in quanto rappresenta una forma di efficienza organizzativa dell’azienda per il raggiungimento di risultati positivi in termini di incremento di produttività.

Alla domanda se anche per la detassazione del lavoro ordinario notturno come per gli straordinari occorra un’apposita dichiarazione, la Fondazione ribadisce che le somme detassabili riferibili agli anni 2008 e 2009 dovranno essere indicate nel CUD/2011, indipendentemente dalla richiesta del lavoratore, allegando una dichiarazione che evidenzi che derivano da elementi di produttività.
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