Le cosiddette mini-co.co.co., ovvero le collaborazioni ex comma 2, dell’art. 61, D.Lgs. n. 276/2003, che non necessitano di progetto perché caratterizzate da:
Sono state abrogate dal 25 giugno 2015.
Le mini co.co.co. già in essere alla suddetta data possono arrivare alla loro scadenza, che può anche essere successiva all’1 gennaio 2016.
Tuttavia, poiché nel caso di specie si tratta pur sempre di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che già non necessitavano di progetto per la brevità della durata e l’esiguità del compenso, nulla vieta ai committenti di stipulare con gli stessi lavoratori, successivamente alla scadenza, ed anche dopo l’1 gennaio 2016, contratti di co.co.co. senza più limiti di alcun genere.
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