La domanda per fruire del regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti
Pubblicato il 19 febbraio 2015
Il regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti è
opzionale, è accessibile esclusivamente
a domanda e prevede che la
contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga
in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3 della Legge 2 agosto 1990, n. 233.
I soggetti interessati, già esercenti attività d’impresa alla data dell’1 gennaio 2015, dovranno presentare
domanda di adesione al regime agevolato
entro e non oltre il 28 febbraio 2015 ma è necessario che a tale data la posizione sia attiva.
I soggetti che, invece, intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.