La differenza tra induzione e concussione
Pubblicato il 16 febbraio 2013
La Corte di cassazione, con la
sentenza n. 7495 del 15 febbraio 2013, si è pronunciata applicando le nuove norme introdotte dalla
Legge 6 novembre 2012, n. 190, cosiddetta "
Legge anticorruzione"
e, in particolare, sulla distinzione tra le ipotesi punibili per il
reato di concussione (articolo 317 Codice penale) o per quello di
induzione (articolo 319-quater Codice penale). I giudici di legittimità
hanno, nel dettaglio, sottolineato come il discrimine tra i due reati
attenga non all'intensità psicologica della pressione esercitata dal
Pubblico ufficiale, bensì alla qualità di detta pressione: minaccia o
meno in senso giuridico.
Nella specie, rientrerebbe nell'ambito
dell'articolo 319-quater la condotta del Pubblico ufficiale che
prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della
legge per ricevere il pagamento o la promessa indebita di denaro o
altra utilità.Conseguenze, queste, che non possono considerarsi un "
male ingiusto" in quanto scaturiscono direttamente dalla legge.