La definizione dei carichi di ruolo blocca l'esecuzione esattoriale

Pubblicato il 28 giugno 2014 Nelle ipotesi in cui sia contestato il diritto di procedere ad esecuzione, il giudice dell'opposizione deve verificare non solo l'esistenza originaria ma anche la persistenza del titolo esecutivo, in quanto la sopravvenuta caducazione del titolo medesimo determina l'illegittimità, con efficacia ex tunc, dell'esecuzione.

E la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di opposizione ed anche per la prima volta in sede di giudizio per cassazione. In tale eventualità, l'opposizione all'esecuzione va accolta e l'opponente non può essere considerato soccombente neanche ai fini delle spese di lite.

Principi estesi all'opposizione avverso l'espropriazione forzata esattoriale

Tali principi, affermati con riferimento all'opposizione all'esecuzione proposta avverso il processo esecutivo condotto col rito previsto dal Codice di procedura civile, sono applicabili anche in caso di opposizione all'esecuzione proposta avverso l'espropriazione forzata esattoriale disciplinata dal D.P.R. n. 602/1973.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 14641 del 27 giugno 2014 e con la quale è stato respinto il ricorso avanzato da un concessionario per la riscossione contro la decisione con cui i giudici di merito avevano arrestato l'azione esecutiva promossa nei confronti di un contribuente.

In particolare, l'opponente esecutato si era avvalso della possibilità di definizione dei carichi di ruolo pregressi estinguendo i debiti inclusi nei ruoli affidati al concessionario opposto. Ne era conseguito il venir meno del diritto del concessionario di procedere ad esecuzione forzata sulla base di questi ruoli che avevano perso la loro portata di titoli esecutivi con effetto ex tunc.
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