La Corte d’appello di Torino conferma gli scatti di anzianità per gli insegnanti precari
Pubblicato il 05 aprile 2013
L’Associazione nazionale insegnanti e formatori (Anief), con nota del 4 aprile 2013, ha reso noto il deposito di una decisione della Corte d'appello di Torino – sentenza n. 205 del 14 febbraio 2013 – con cui è stata confermata l’illegittimità della mancata progressione in carriera degli insegnanti precari, supplenti annuali della scuola, in quanto la stessa porrebbe in essere una violazione della clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, recepita dall’articolo 6 del Decreto legislativo n. 368/01, determinando, conseguentemente, violazione del principio di non discriminazione.
In particolare, rigettando il ricorso avanzato dal ministero dell'Istruzione, i giudici piemontesi hanno confermato le ragioni di una docente di scuola elementare, con diversi contratti annuali, la quale aveva istato per il riconoscimento del pagamento dei cosiddetti “scatti biennali” che le sarebbero spettati nell’ipotesi di assunzione di ruolo.
Secondo la Corte, la disapplicazione della normativa comunitaria sui contratti a termine, in osservanza anche delle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea, non potrebbe dirsi giustificata da ragioni di risparmio della spesa pubblica, sicuramente non annoverabili come
“ragioni oggettive necessarie”.