La cooperativa detrae anche senza l’adempimento formale delle fatture
Pubblicato il 26 novembre 2011
È della Corte di cassazione, sentenza n.
24912 del 25 novembre 2011, il chiarimento che è debita la detrazione Iva della società cooperativa nonostante la stessa non abbia adempiuto agli obblighi di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture emesse nei confronti dei produttori soci, quali fornitori del latte per la successiva lavorazione. Questo poiché la società ha, comunque, versato l’Imposta per le fatture contestate, le quali erano state inserite nel registro Iva dell'impresa.
La cooperativa, in virtù dell’articolo 34, comma 7, del
Dpr 633/72, emetteva le fatture per conto dei produttori soci. Tuttavia, dimenticava di emettere l'esemplare di propria spettanza (gli unici indizi erano i dati inseriti nel sistema informatico aziendale), da custodire a garanzia della conservazione inalterata dei dati delle fatture.
Si spiega che l’agenzia delle Entrate, che ipotizzava l’indetraibilità, non ha tenuto conto del fatto che una manipolazione sarebbe stata possibile solo in caso di discrepanze tra le fatture in entrata consegnate ai fornitori e quelle inserite nei registri Iva. Ma tale divergenza non è stata rilevata.
La Cassazione richiama i principi della sentenza 8 maggio 2008 pronunciata dalla Corte di Giustizia Ue sulla causa C-95/07, in cui si stabilisce che in caso Iva in fatture emesse dallo stesso destinatario in qualità di debitore dell'imposta con meccanismo di reverse charge, l'inosservanza degli obblighi formali non può comportare la decadenza del diritto alla detrazione.