La convivenza può avere peso sulla ripartizione della reversibilità
Pubblicato il 16 ottobre 2012
Secondo i giudici di Cassazione –
sentenza n. 17636 del 15 ottobre 2012 – per procedere con la ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, occorre tenere conto della durata del rapporto, e quindi del “
criterio temporale” che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419/1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo; in tale contesto, infatti, è compresa la possibilità di applicare, con discrezionalità, dei correttivi di carattere equitativo.
E tra tali criteri va considerata “
la durata dell’eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, senza però possa confondersi la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale”.