Legittimo il licenziamento disciplinare intimato al dipendente per aver arrecato un forte pregiudizio all'immagine della società, a seguito del compimento di operazioni sospette connotate da una serie di gravi irregolarità schematiche e reiterate.
E' quanto riconosciuto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 5677 del 4 marzo 2024, pronunciata in rigetto di un dipendente delle Poste, operatore di sportello. oppostosi al licenziamento per giusta causa lui intimato dall'azienda.
Allo stesso era stato contestato di aver posto in essere violazioni dolose di leggi e regolamenti atte ad arrecare forte pregiudizio alla società o a terzi, di gravità tale da non consentirne la prosecuzione.
Si era trattato, nel dettaglio, del compimento di 4 operazioni sospette, tutte concernenti la negoziazione di assegni provenienti da compagnie assicurative per risarcimenti danni da infortunistica stradale, e tutte connotate da una serie di gravi irregolarità schematiche e reiterate.
Esse erano consistite:
Era stato ritenuto, in particolare, che la condotta del dipendente avesse compromesso quel particolare affidamento riposto in ordine alla corretta esecuzione del servizio relativo alla gestione dei rapporti finanziari.
Senza contare che la reiterazione, in un ristretto arco temporale, delle violazioni procedurali dimostrava la particolare gravità della condotta inadempiente, sintomatica di un complessivo modus operandi del lavoratore.
Doveva infine considerarsi il potenziale pregiudizio e il discredito all’immagine per la società, datrice di lavoro.
La Corte d'appello, dopo un'approfondita ricognizione delle acquisizioni probatorie, aveva qualificato in termini di gravità la condotta del lavoratore il quale aveva arrecato un vulnus alle obbligazioni che scandivano la prestazione lavorativa.
Ebbene, secondo la Suprema corte, i giudici territoriali avevano operato una corretta sussunzione dei fatti nell'ambito della categoria dell'inadempimento grave, rubricato all'art.2119 c.c. ed in tale prospettiva, facendo richiamo anche alla "scala valoriale" enunciata dalla contrattazione collettiva di settore, avevano correttamente concluso per la legittimità del comminato licenziamento.
Dopo la trasformazione in società per azioni dell'ente pubblico postale - ha ricordato la Cassazione - l'impegno di capitale pubblico nella società e lo stesso fine pubblico perseguito, non sono senza riflesso quanto ai doveri gravanti sui lavoratori dipendenti.
Questi ultimi sono tenuti ad assicurare affidabilità, nei confronti del datore di lavoro e dell'utenza.
In tale contesto, la nozione di pregiudizio alla società o a terzi, previsto dall’art. 54, lett. c) CCNL di riferimento, non comprende soltanto il danno patrimoniale ma anche l'imminente pericolo per l'interesse dei soggetti coinvolti.
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