La circolare 11 ripristina il 3% nel caso di imposte dovute
Pubblicato il 16 marzo 2010
Con la circolare 11 del 2010 l’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al ravvedimento operoso breve, entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Nello specifico affronta la situazione della regolarizzazione delle omissioni relative al monitoraggio degli
investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria.
Con il paragrafo 3.1 viene parzialmente superato quanto detto con la pregressa circolare n. 49/E/2009, nel quesito 10.1: “
In caso di presentazione, con ritardo non superiore a 90 giorni, della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008, nella quale andava
compilato anche il modulo RW, qualora ... dalla dichiarazione risulta un’imposta dovuta la tardiva presentazione
della medesima è regolarizzabile con il pagamento di una sanzione pari ad un
dodicesimo del 120 per cento dell’imposta dovuta (con un minimo di 21 euro)”.
Nel ripristinare la regola sanzionatoria della circolare 23/E/1999, si spiega che oltre ai 21 euro della tardiva presentazione: “
Se, inoltre, dalla dichiarazione tardiva sono emerse delle imposte dovute,
occorre, altresì, versare l’ulteriore sanzione ... in misura ridotta
ad un decimo (3 per cento), oltre che, ovviamente le imposte e gli interessi, entro il
termine del 30 settembre 2010”.
Infine, nel paragrafo 3.2 si precisa che dal punto di vista sanzionatorio la dichiarazione integrativa presentata nei 90 giorni è assimilabile ad una dichiarazione tardiva.