CGUE. Domicilio/cliente è orario di lavoro

Pubblicato il 11 settembre 2015

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 10 settembre 2015, causa C266/14, ha affermato che l’articolo 2, punto 1, della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, nei casi in cui i lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro.

Infatti, gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di lavoratore che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale, ed il luogo di lavoro di siffatti lavoratori non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico presso i clienti del loro datore di lavoro.

Per la Corte, escludere i tragitti domicilio-clienti dalla nozione di «orario di lavoro» sarebbe, inoltre, contrario all’obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, perseguito dalla Direttiva 2003/88, nel quale rientra la necessità di garantire ai prestatori di lavoro un periodo minimo di riposo.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Piano Transizione 5.0: ammissibilità di impianti fotovoltaici

27/09/2024

Iva, accise e dogane: la competenza passa al Tribunale UE

27/09/2024

Ceramica industria. Tabelle retributive

27/09/2024

CCNL Ceramica industria - Tabelle retributive del 22/7/2024

27/09/2024

Modello 730/2024 al 30 settembre. Proroga per Redditi PF

27/09/2024

CCNL Guardie ai fuochi - Rinnovo del 25/7/2024

27/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy