La cessione fa cadere l'accertamento solo dopo la trascrizione
Pubblicato il 22 febbraio 2011
La Corte di cassazione, con sentenza n.
3946 del 18 febbraio 2011, ha sottolineato come il regime previsto dal codice civile per le società di persone, secondo cui le modificazione dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza “
è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge”.
Deve pertanto ritenersi non opponibile nei confronti di terzi
“la scrittura privata di cessione della quota sociale da parte di un socio, posto che la responsabilità solidale dei soci per debiti derivanti dall'attività sociale prescinde dai rapporti interni dei soci stessi, e lo scioglimento del rapporto sociale, valido tra le parti, è inefficace nei confronti di terzi”.
Sulla scorta di tali assunti, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di una contribuente, inizialmente socia di una società semplice al 50%, alla quale era giunto un accertamento induttivo basato sugli introiti dell'azienda dopo che la stessa aveva ceduto buona parte della sua quota ma prima che la detta cessione venisse trascritta nel registro delle imprese.