La cessione della quota non equivale all'alienazione dell'intera azienda
Pubblicato il 24 settembre 2011
I giudici di Cassazione, con la sentenza n.
19430 depositata lo scorso 23 settembre 2011, hanno confermato la decisione con cui le Corti di merito avevano escluso che fosse ravvisabile una concorrenza sleale a carico di un socio di un'azienda che aveva provveduto alla cessione della propria quota societaria del 40 % e che, successivamente, aveva costituito un'impresa con identico oggetto sociale della prima.
Condividendo quanto statuito nei gradi precedenti, la Cassazione ha, infatti, ritenuto che non vi fosse equivalenza “
fra cessione della quota del 40% e l'alienazione dell'intera azienda e la sostituzione dell'imprenditore cessionario a quello societario nella gestione dell'azienda”.