La cessione del credito pro solvendo nei confronti del Gse senza bollo e registro
Pubblicato il 04 aprile 2012
Con la
risoluzione n. 29/E del 3 aprile 2012, l’agenzia delle Entrate risponde ad un’istanza di interpello avanzata da un contribuente che voleva conoscere l’esatto regime fiscale, ai fini delle imposte indirette, da applicare alla cessione
pro solvendo nei confronti di una banca del proprio credito vantato nei confronti del Gestore Servizi Elettrici, a titolo di tariffe incentivanti, al fine di garantire il rimborso del finanziamento ottenuto per la costruzione dell'impianto di produzione di energia.
La società istante, infatti, per realizzare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica aveva stipulato con il Gse una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica. Successivamente, la stessa società voleva effettuare una cessione
pro solvendo dei crediti presenti e futuri, vantati nei confronti del Gse, allo scopo di garantire il rimborso del finanziamento ricevuto dalla banca.
Secondo l’agenzia delle Entrate, la cessione del credito anche se si configura come un contratto autonomo rispetto al finanziamento, dotato di una propria causa giuridica, assume la funzione di garantire l’adempimento del contratto di mutuo concluso e, pertanto, va ricondotta nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del Dpr
601/1973.
Secondo tale disposto normativo:
“Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate … sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative …”.
Ne deriva, quindi, che anche il contratto di cessione di crediti, stipulato a garanzia del rimborso di un finanziamento bancario, a medio e lungo termine, rientra nell’ambito di applicazione del citato articolo 15. La banca che acquista il credito applicherà così un’imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell'ammontare complessivo del finanziamento erogato invece delle imposte di registro, di bollo, ipocatastali e dalle tasse sulle concessioni governative.