La certificazione dei contratti di lavoro: perché conviene
Pubblicato il 10 luglio 2014
La certificazione dei contratti di lavoro, disciplinata dagli articoli 75 e seguenti del D.Lgs. n.
276/2003, ha la finalità di ridurre il contenzioso in materia di lavoro attraverso una procedura volontaria che fornisce una sorta di “
bollino blu” ai contratti stessi.
Infatti, si suole dire che certificando un contratto lo si “
cristallizza” proprio perché, dinanzi ad un provvedimento di certificazione rilasciato da apposita Commissione:
- le parti
non possono contestare la qualificazione del rapporto di lavoro, salva la possibilità di impugnazione davanti all’autorità giudiziaria;
- gli
effetti dell’accertamento della Commissione di certificazione
permangono anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili.
Certificazione ed ispezioni
Aspetto molto importante della certificazione è che essa ha validità soprattutto dinanzi a verifiche ispettive per cui, anche nel caso in cui gli ispettori (siano essi dell’INPS, dell’INAIL, del Ministero del Lavoro o di qualsiasi altro ente previdenziale) riscontrino “presunte” irregolarità inerenti la qualificazione,
non possono di fatto adottare provvedimenti amministrativi da cui derivi una
diversa qualificazione dei contratti di lavoro oggetto di verifica.
Quindi, in presenza di un contratto certificato gli ispettori non possono effettuare contestazioni e recuperare differenze contributive, ma si devono limitare a “
verbalizzare” le presunte irregolarità riscontrate.
Alla verbalizzazione deve seguire un
tentativo di conciliazione che l’organo ispettivo è obbligato ad attivare davanti la Commissione di certificazione che ha adottato l’atto.
Solo in caso di esito negativo della conciliazione, l’organo ispettivo potrà proporre
ricorso dinanzi al giudice del lavoro per:
- erronea qualificazione del contratto;
- difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
In effetti, le irregolarità che gli ispettori possono riscontrare e contestare, possono essere dovute ad una
diversa qualificazione del rapporto di lavoro ab origine, oppure ad una
difformità tra il contratto certificato e quello di fatto posto in essere tra le parti che potrebbe anche essere intervenuta in un momento successivo alla stipula.
A favore della certificazione dei contratti vi è anche la constatazione che i
contratti certificati sono apprezzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tanto che la
Direttiva del Ministro del Lavoro del 18.9.2008 ha chiarito che:
- per quanto concerne i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in qualsiasi modalità
anche a progetto, e le
associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, l’accertamento ispettivo si deve concentrare esclusivamente su quelli che non siano già stati sottoposti al vaglio di una delle commissioni di certificazione, in quanto positivamente certificati o ancora in fase di valutazione, salvo che non si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro. Le collaborazioni coordinate certificate devono essere oggetto di verifica ispettiva soltanto a seguito di richiesta di intervento del lavoratore interessato e sempreché sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica;
- nell’ambito della vigilanza relativa ai
contratti di lavoro flessibile (
lavoro a tempo determinato, a tempo parziale, intermittente, occasionale) l’attenzione degli ispettori deve concentrarsi soltanto sui contratti non certificati. Anche in questo caso i contratti certificati potranno formare oggetto di verifica ispettiva solo a seguito di richiesta di intervento del lavoratore e dopo il fallimento del tentativo di conciliazione monocratica.
Il momento della certificazione
I contratti di lavoro possono essere certificati
prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione lavorativa
oppure successivamente e, in questo secondo caso, gli effetti della certificazione si produrranno dal momento di inizio del contratto qualora la Commissione appuri che l’attuazione del medesimo sia stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.
Poiché solo a seguito di sentenza sfavorevole al datore di lavoro gli ispettori potranno effettivamente procedere a riqualificare il rapporto di lavoro oggetto di accertamento, si può dire che la certificazione di un contratto di lavoro sia un istituto di indubbio vantaggio per i datori di lavoro.
Come e dove certificare
Per certificare un contratto di lavoro è necessaria la
volontà delle parti le quali devono presentare, congiuntamente, una
richiesta scritta alla Commissione di certificazione competente in bollo da 16 euro, a cui va allegato il contratto da certificare in originale e ulteriori 2 marche da bollo di pari valore.
La richiesta deve contenere anche l’indicazione degli
effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali, in relazione ai quali le parti intendono chiedere la certificazione (si ritiene sufficiente un rinvio alle norme di legge ed al contratto collettivo applicato nonché una dichiarazione delle parti che affermano di essere consapevoli degli effetti).
All’atto dell’istanza, le parti devono indicare se hanno già presentato altre istanze di certificazione del medesimo contratto e, in caso di risposta positiva, presso quale Commissione e con quale esito.
Successivamente alla richiesta, le parti vengono
convocate personalmente per essere ascoltate dalla Commissione e, in tale occasione, possono farsi assistere dalle Organizzazioni Sindacali o da professionisti abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati); l’assistenza è necessaria qualora la parte sia presente in persona di un proprio rappresentante.
Le Commissioni di certificazione cui ci si può rivolgere sono istituite presso:
1. gli
Enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la Commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
2. le
Direzioni Territoriali del Lavoro ed in particolare le Commissioni istituite presso la DTL nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore;
3. le
Province;
4. le
Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate in un apposito albo. Le Commissioni in questo caso hanno competenza nazionale;
5. la
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro – solo nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due Province anche di Regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla Commissione di certificazione in questione;
6. i
Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento.
La norma ammette anche la costituzione di
Commissioni unitarie di certificazione per cui i datori di lavoro dovrebbero verificare se vi sono Commissioni di questo ultimo tipo costituite nella loro provincia prima di scegliere a quale Commissione di certificazione rivolgersi.
Norme e prassi
Articoli 75 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003
Ministro del Lavoro, Direttiva del 18.9.2008