La Cassazione sulla nozione di residenza

Pubblicato il 16 febbraio 2021

La nozione di residenza di una persona, rilevante ai fini della sua conservazione e per ottenere per la prima volta l'iscrizione nelle liste anagrafiche di un determinato comune, è determinata dalla abituale e volontaria dimora in un determinato luogo.

Dimora che si caratterizza per la permanenza, in tale luogo, per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo (cosiddetto elemento oggettivo) e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita ed allo svolgimento delle normali relazioni, sociali familiari e affettive (cosiddetto elemento soggettivo).

Questa stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori dal comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolto i propri impegni lavorativi o di studi e sempre che mantenga il centro delle proprie relazioni, familiari e sociali.

Dimora abituale: leale collaborazione delle parti nella verifica

La verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l'iscrizione anagrafica in un Comune deve avvenire da parte degli organi a ciò preposti con modalità concrete che, pur non previamente concordate, si concilino con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni in virtù del principio di leale collaborazione tra soggetto pubblico e privato.

Nelle predette ipotesi, è onere di chi richiede la residenza di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo tale da consentire al comune di concentrare e programmare i propri controlli in quelli residui.

Sono i principi enunciati dalla Prima sezione civile di Cassazione, con ordinanza n. 3841 del 15 febbraio 2021 in tema di nozione di residenza e modalità di esercizio del potere di controllo da parte degli Enti comunali.

Controllo che – per come sottolineato nella decisione – deve essere serio e deve consentire all'Amministrazione locale di accertare che la scelta di un cittadino di fissare in un determinato luogo la propria residenza non risponda a ragioni di comodo, qualunque esse siano.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy