La Cassazione illustra le novità del Decreto contro la violenza di genere. Ampliato il catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231

Pubblicato il 27 agosto 2013 Con relazione n. III/01/2013 del 22 agosto 2013, la Corte di cassazione è intervenuta ad illustrare le novità legislative introdotte dal Decreto legge n. 93 del 14 giugno 2013 contenente “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, cosiddetto decreto contro il femminicidio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2013.

Nelle premesse della relazione viene spiegato come il provvedimento sia stato adottato per arginare “il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato”. Le novità hanno riguardato sia la disciplina delle fattispecie di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale, attraverso inasprimenti di pena e configurazione di nuove aggravanti, sia la legge processuale, attraverso l'introduzione di nuove misure precautelari e meccanismi di tutela della persona offesa in occasione della revoca o sostituzione di quelle cautelari.

Il provvedimento – si legge nella relazione – ha anche introdotto ulteriori disposizioni in materia di reati contro il patrimonio per tutelare le attività di particolare rilievo strategico e garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici. Previste nuove aggravanti per i reati di furto, rapina, ricettazione e frode informatica.

In particolare, viene segnalato che il nuovo Decreto ha provveduto ad inserire il reato di frode informatica aggravato dalla sostituzione dell'identità digitale nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del Decreto legislativo 231/2001. Nell'elencazione dei reati presupposto sono stati altresì aggiunti quelli di indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento, nonché i delitti in materia di violazione della privacy quali le fattispecie di trattamento illecito dei dati, di falsità nelle dichiarazioni notificazioni al Garante e di inosservanza dei provvedimenti del Garante.
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