Job on call anche per i soci delle coperative
Pubblicato il 03 marzo 2011
Con messaggio n.
3981/2011, l’Inps chiarisce che i soci di società cooperative possono lavorare anche con un contratto di lavoro intermittente (job on call), fermo restando che per la società è eliminato l'obbligo di versare i contributi per la disoccupazione involontaria, sia per i periodi di attività che per quelli di non attività coperti dall'indennità di disponibilità.
Infatti, il contratto di lavoro intermittente rientra nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e può essere utilizzato per instaurare il rapporto di lavoro tra la cooperativa e il socio lavoratore.
Nella compilazione del flusso Uniemens, i lavoratori soci intermittenti devono essere indicati con i codici previsti per le diverse qualifiche (operaio, impiegato ecc.) e con i nuovi codici tipo contribuzione:
- G1, lavoratore socio con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato;
- H1, lavoratore socio con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato.