IVIE
L'imposta
sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) – articolo 19,
comma 13,
D.L. n. 201, 2011, convertito in L. n. 214/2011 – è destinata a
ricadere sulle sole persone fisiche,
residenti In
Italia, che detengono immobili
(fabbricati e terreni) a titolo di proprietà o di altro
diritto reale,
a qualsiasi uso destinati. Sono soggetti all'imposta
anche gli immobili oggetto di operazioni di emersione (scudo fiscale ter).
Il
concetto di residenza è fissato dall’art. 2, comma 2, del TUIR, secondo
cui si
intendono residenti le persone fisiche “che
per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi
della
popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o
la
residenza ai sensi del codice civile”.
Inoltre,
si considerano residenti in Italia i cittadini emigrati in Stati o
territori
aventi un regime fiscale privilegiato, c.d. “black list”.
Soggetti obbligati
Sono tenuti a versare l'Ivie: - i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo; i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi; - i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali; - i locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. |
L'Ivie
colpisce anche gli immobili formalmente intestati a società,
fondazioni, o
trust che agiscono quali persone interposte mentre l’effettiva
disponibilità
degli immobili è da attribuire a persone fisiche residenti.
La circolare dell'agenzia delle Entrate n. 28 del 2012 ha precisato che
rimane
fuori applicazione Ivie il titolare della nuda proprietà.
Base imponibile
Il
linea generale, si prende come base imponibile dell'imposta il costo
risultante
dall’atto di acquisto
o dai contratti da cui risulta il costo
complessivamente sostenuto; in mancanza occorre assumere il valore di mercato rilevabile al termine
di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile.
Se
si tratta di immobili derivanti da
successione o donazione,
il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione o
nell’atto
registrato o in altri atti previsti dagli stati esteri. In mancanza, si
assume
il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal
donante e in
subordine il valore di mercato.
Indicazioni
particolari vengono fornite se gli immobili
sono situati in Paesi Ue o in Paesi
aderenti allo Spazio
economico europeo (SEE)
- comprese Norvegia e Islanda - che
garantiscono un adeguato scambio di informazioni:
il
valore è quello
catastale
(come determinato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini
dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero
di
altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche
se gli
immobili sono pervenuti per successione o donazione)
↓
in
mancanza, va preso il costo
risultante dall’atto di acquisto o dai contratti
↓
in
mancanza, il valore di mercato
rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Aliquote e detrazioni
L’imposta
è dovuta nella misura dello 0,76 per
cento del valore dell’immobile.
A seguito
delle modifiche apportate dalla legge di stabilità, per tutte le
persone
fisiche in relazione all’abitazione
principale e alle relative pertinenze si applica l’aliquota
ridotta del 4 per mille.
Per
importi di imposta non superiori ad euro 200, l'Ivie non è dovuta. Ciò
significa che gli immobili con valore complessivo non superiore ad euro
26.381
circa, non sono soggetti ad Ivie.
Il limite
di euro 200 va riferito all’imposta determinata sul valore complessivo
dell’immobile ossia senza considerare quote e periodo di possesso
nonché le
detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta previsti
dalla
norma.
L’imposta
è dovuta proporzionalmente alla quota di
possesso ed in base ai mesi dell’anno di possesso (i periodi
superiori a 15
giorni sono computati come mese intero).
Dall'imposta
va detratto, fino a concorrenza del suo ammontare, il
credito
d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata
nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui
si trova l’immobile e
ad esso relativa. Tale credito d’imposta non può essere
superiore
all’imposta dovuta in Italia.
Inoltre,
per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo
Spazio
economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni,
dall’imposta dovuta in Italia si detrae un ulteriore credito d’imposta
derivante dall’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli
stessi
immobili non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 del Tuir.
Quando si
tratta di immobile adibito ad abitazione
principale del soggetto passivo, è possibile decurtare
200 euro; per ogni figlio minore di 26 anni che dimora
nell'abitazione in questione, vanno scalati altri 50 euro.
L’importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non
può
superare l’importo massimo di euro 400.
Un
aggiustamento, derivante dalla legge n. 228/2012, riguarda il
versamento
dell'imposta: vanno seguite
le stesse modalità e
scadenze previste per l’Irpef, compreso il meccanismo dell'acconto e
del saldo.
Poichè la
legge di stabilità 2013 ha differito l'applicazione dell’imposta in
discorso
dal periodo d’imposta 2011 a quello del 2012, le
imposte eventualmente già versate, riferite al periodo di
imposta 2011, devono considerarsi come
acconto sul versamento, a saldo, che sarà effettuato a giugno
2013.
La Legge
di stabilità 2013 ha, infine, previsto che per gli
immobili adibiti ad
abitazione principale all’estero e per gli immobili non locati,
l’imposta
patrimoniale assorbe la tassazione ai fini Irpef.
Il disposto normativo svolge il ruolo di rendere analoga la tassazione
degli
immobili detenuti in Italia non locati rispetto agli immobili detenuti
all’estero.
IVAFE
Un'imposta
sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, a carico di persone fisiche residenti in Italia, è
stata introdotta dal comma 18 dell’articolo 19, D.L. 201/2011.
A fornire
precisazioni
circa l'applicabilità dell'Ivafe è intervenuta la circolare delle
Entrate n.
28/2012, secondo cui non sono soggette
all'imposta:
-> le
attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che
giuridicamente) in
quanto non considerate detenute all'estero;
->
le
attività finanziarie detenute all’estero se amministrate da
intermediari
finanziari italiani;
-> le
attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia;
-> le
forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed
enti di
diritto estero.
Diversamente,
sono sottoposte all'Ivafe:
-> le
attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione mediante la
procedura
di regolarizzazione;
-> le
attività finanziarie detenute in cassette di sicurezza all’estero o
tramite
intermediari non residenti.
Rientrano tra
le attività
finanziarie a cui
applicare l'imposta se detenute all'estero:
- le
partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non
residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli
pubblici
italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non
rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di
OICR),
valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero
indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio,
accrediti di
stipendi, di pensione o di compensi);
- i
contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non
residenti,
(finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli,
polizze di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie
di
assicurazione estere);
- i
contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori
del
territorio dello Stato;
- imetalli
preziosi allo stato grezzo o monetato;
- idiritti
all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari
assimilati;
- ogni
altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi
diversi di
natura finanziaria di fonte estera.
Le stock option
scontano l'imposta solo se cedibili.
Base imponibile
Il valore
delle attività finanziarie è costituito dal valore
di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel
luogo in cui esse sono detenute.
Per
attingere il dato è consentito rifarsi alla documentazione
dell’intermediario
estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di
assicurazione estera.
Si
distingue tra
-
titoli
negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri
→ il riferimento è al valore puntuale di quotazione rilevato alla data
del 31
dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. In
assenza di
negoziazione, va preso il valore di quotazione rilevato nel giorno
antecedente
più prossimo;
-
titoli non
negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri
(e nei casi in cui le attività finanziarie quotate sono state escluse
dalla
negoziazione) → il riferimento è al valore nominale; in mancanza, al
valore di
rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Se i
titoli non hanno né un valore nominale né un valore di rimborso, si
deve
acquisire il valore di acquisto dei titoli.
Le misure e le detrazioni
L’Ivafe è
dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di
detenzione. La misura dell’imposta è stata
stabilita,
per il 2012, nella misura dell’1 per mille annuo del valore delle
attività
finanziarie.
A
decorrere dal 2013 l'aliquota sarà pari
all’1,5 per mille annuo del valore delle attività finanziarie.
L’imposta non
è dovuta se l'importo non supera 12 euro.
Discorso a
parte va seguito per ciascun conto
corrente e libretto di risparmio detenuti all’estero per i quali va versata l’imposta
in misura fissa pari 34,20 euro (che combacia con l’imposta
di bollo dovuta
su conti e libretti detenuti in Italia da persone fisiche).
Ma
l'imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo, come
riportato
dagli estratti conto e dai libretti, non supera 5.000 euro. Nel calcolo
si
devono considerare tutti i conti o libretti detenuti dal contribuente,
pro
quota, presso il medesimo intermediario, senza che abbia rilevanza il
periodo
di detenzione.
E'
possibile detrarre dall’imposta dovuta,
fino a concorrenza del suo ammontare, il
credito d’imposta nella misura pari all’eventuale imposta patrimoniale
versata
nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Il
credito non
può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.
Se le
attività finanziarie sono detenute in un Paese con il quale è in vigore
una
convenzione per evitare le doppie imposizioni, comprendente anche le
imposte di
natura patrimoniale, che prevede l’imposizione esclusiva nel Paese di
residenza
del possessore, non si ha diritto alla detrazione del credito di
imposta. Infatti,
per la suddetta fattispecie, è consentito chiedere il rimborso
all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono
state
applicate nonostante le disposizioni convenzionali.
Anche per
l'Ivafe la legge di stabilità 2013 ha rinviato l'applicazione
dell’imposta dal
periodo d’imposta 2011 a quello del 2012; quindi, le imposte
eventualmente già
versate, riferite al periodo di imposta 2011, devono considerarsi come
acconto
sul versamento, a saldo, che sarà effettuato a giugno 2013.
LE
IMPOSTE NELL'UNICO PF
L'Ivie e
l'Ivafe vanno indicate nella sezione XV del quadro RM di Unico PF
2013.
IVIE - SEZIONE XV-A
Il
contribuente deve compilare il rigo RM32 da cui sé possibile
determinare
l’imposta dovuta nel 2012.
In
particolare:
in
colonna 1, va indicato il totale dell’imposta dovuta
che risulta
sommando gli importi determinati nella colonna 7 dei righi compilati
nella
sezione. Se l'importo di questa colonna non supera 12 euro, l’imposta
non va
versata;
in
colonna 2, va indicata l’imposta sul valore degli
immobile posseduti
all’estero calcolata nel quadro RM, sezione XVI del Modello Unico PF
2012, che
si considera eseguito in acconto per l’anno 2012;
in
colonna 3, indicare l’imposta a debito, se la
differenza tra il totale
imposta dovuta (importo indicato in colonna 1) e acconto versato
(importo
indicati in colonna 2) è positiva;
in
colonna 4,
indicare l'imposta a credito, se la differenza tra il totale imposta
dovuta
(importo indicato in colonna 1) e acconto versato (importo indicato in
colonna
2) è negativa (riportare in RX18).
IVAFE - SEZIONE XV-B
Il
contribuente deve compilare il rigo RM35 da cui é possibile determinare
l’imposta dovuta nel 2012, se dovuta.
In
particolare:
in colonna 1, si indica il
totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati
nella
colonna 6 dei righi compilati nella sezione B. Se
l'importo di questa colonna non supera
12 euro, l’imposta non va versata;
in colonna 2, indicare
l’imposta sul valore della attività finanziarie possedute all’estero
calcolata
nel quadro RM, sezione XVI del Modello Unico PF 2012, che si considera
eseguito
in acconto per l’anno 2012;
in colonna 3, indicare
l’imposta a debito, se la differenza tra il totale imposta dovuta
(importo
indicato in colonna 1) e acconto versato (importo indicato in colonna
2) è
positiva;
in
colonna 4, indicare
l'imposta a credito, se la differenza
tra il totale imposta dovuta (importo indicato in colonna 1) e acconto
versato
(importo indicato in colonna 2) è negativa (riportare in RX19).
ACCONTI
Relativamente
agli acconti 2013, le istruzioni dell'Agenzia consigliano di
controllare l’importo
indicato nel rigo RM32, colonna 1 (Immobili) e
nel rigo RM35 colonna 1 (attività finanziarie).
Per
ciascun rigo, se l’importo:
non supera euro 51,65, non è dovuto il relativo acconto;
supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 99 per cento del suo ammontare.
L’acconto
così determinato deve essere versato:
-
in unica soluzione entro il 2 dicembre
2013 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
-
in due rate, se l’importo dovuto è
pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
la prima, nella misura del 40 per cento del rigo RM32, colonna 1 (Immobili) o del rigo RM35 colonna 1 (attività finanziarie) entro il 17 giugno 2013 ovvero entro il 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
la seconda, nella restante misura del 60 per cento del rigo RM32, colonna 1 (Immobili) o del rigo RM35 colonna 1 (attività finanziarie) entro il 2 dicembre 2013.
VERSAMENTO
Per
eseguire il versamento delle due imposte occorre presentare il modello F24; a tal proposito, con
risoluzione n. 27 del 19 aprile 2013, l'agenzia delle Entrate ha
riproposto i codici tributo da utilizzare.
Per il saldo:
“4041”
denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a
qualsiasi
uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello
Stato - art.
19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e
succ.
modif. - SALDO”
“4042” denominato “Imposta
sul valore degli
immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone
fisiche
residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011
conv.,
con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie –
SALDO”
“4043” denominato “Imposta
sul valore delle
attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche
residenti nel
territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con
modif.,
dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”.
Per l'acconto:
“4044”
denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a
qualsiasi
uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello
Stato - art.
19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e
succ.
modif. – ACCONTO PRIMA RATA”
“4045”
denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a
qualsiasi
uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello
Stato - art.
19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e
succ.
modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”
“4046”
denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a
qualsiasi
uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello
Stato - art.
19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e
succ.
modif. - Società fiduciarie – ACCONTO”
“4047”
denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute
all'estero
dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19,
c. 18,
DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.
–
ACCONTO PRIMA RATA”
“4048”
denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute
all'estero
dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19,
c. 18,
DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.
–
ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”
In caso di
versamento rateale, per i codici tributo “4041”, “4043”, “4044” e
“4047”, nel
campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della
rata nel
formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento
e “RR”
indica il numero complessivo delle rate.
In caso di
pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con
“0101”.
QUADRO
NORMATIVO
- D.L. n.
201/2011, convertito in L. n. 241/2011 – Art. 19
- Legge n. 228/2012
- Circolare Agenzia Entrate n. 28 del 2012
- Risoluzione Agenzia Entrate n. 27 del 2013
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".