Il reato di omesso versamento dell’Iva va dichiarato estinto nell’ipotesi di integrale pagamento del debito tributario anche oltre l’apertura del dibattimento e fino al deposito della sentenza definitiva per i procedimenti che erano in corso alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 158/2015.
E’ quanto precisato dai giudici di Cassazione annullando una condanna per omesso versamento dell’Iva nell’ambito di un procedimento penale nelle cui more - oltre, tuttavia, l’apertura del dibattimento - l’imputato aveva provveduto all’integrale versamento del debito tributario.
Il D. Lgs. n. 158/2015 - ricorda la Corte - novellando il previgente articolo 13 del Decreto legislativo n. 74/2000, ha attribuito all’integrale pagamento dei debiti tributari, nelle ipotesi dei reati di omesso versamento di ritenute, omesso versamento di Iva e indebita compensazione, efficacia estintiva, e non più soltanto attenuante.
Il limite di rilevanza di questa causa estintiva viene indicato nella dichiarazione di apertura del dibattimento.
Nonostante la previsione di questo ultimo limite, va comunque rilevato che la diversa natura giuridica attribuita alla fattispecie in esame implica, nei procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore del Decreto n. 158/2015, la necessità di una parificazione degli effetti della causa di non punibilità anche nei casi in cui sia stata superata la preclusione procedimentale.
Il principio di uguaglianza, che vieta trattamenti differenti per situazioni uguali, impone di ritenere, infatti, che sotto il profilo sostanziale, il versamento del debito tributario assuma la medesima efficacia estintiva sia che avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella legislativa, che avvenga dopo tale limite, purché, in ogni caso, prima del giudicato.
Ne deriva che la preclusione assegnata al momento dell’apertura del dibattimento non può operare qualora, in applicazione del principio del favor rei, la più favorevole disciplina – introdotta in pendenza del giudizio, ed allorquando la scansione processuale era già stata superata – debba essere applicata agli imputati che hanno provveduto al pagamento integrale del debito fiscale.
E difatti, il pagamento del debito è diventato fatto che non riguarda più solo il quantum della punibilità, ma l’an della punibilità stessa; ciò comporta che nei procedimenti in corso, anche se sia stato oltrepassato il limite temporale di rilevanza previsto dalla norma, l’imputato debba essere considerato nelle medesime condizioni fondanti l’efficacia della causa estintiva.
E’ quanto precisato nella sentenza della Terza sezione penale di Cassazione n. 40314 depositata il 28 settembre 2016.
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