In caso di omesso versamento Iva, la quantificazione dell’imposta va effettuata in base alla dichiarazione presentata senza considerare eventuali compensazioni a cui il contribuente può avere diritto.
E’ quanto emerge dalla sentenza n. 2563 del 21 gennaio 2019, emessa dalla 3° sezione penale della Corte di cassazione.
Nei fatti, il contribuente era stato condannato, ex art. 10-ter del Dlgs n. 74/2000, per non aver versato, nel 2008, l'Iva annuale dichiarata per un ammontare pari a 260 mila euro.
L’imputato eccepiva che nello stesso periodo d'imposta aveva diritto a un credito fiscale di 15 mila euro che, detratto dal dovuto, avrebbe impedito di superare la soglia dei 250.000 euro prevista dalla norma incriminatrice.
Ma tale tesi non trova l’accordo dei giudici.
Seppure l’imposta sia indicata in dichiarazione negli appositi righi, la norma di legge specifica che l’imposta dovuta è quella che risulta dalla dichiarazione annuale.
Quindi la quantificazione dell’imposta ai sensi dell’art. 10-ter, Dlgs n. 74/2000, va effettuata in base alla dichiarazione presentata e non effettuando accertamenti sostanziali su voci attive e passive in essa indicate.
Non può acquistare rilievo, pertanto, l'esistenza di eventuali poste da compensare, alle quali l'imputato ritiene di avere diritto. In aggiunta, tali poste non erano presenti nella dichiarazione del 2008, ma sono emerse durante l’istruttoria.
Nonostante la sentenza rigetti il ricorso del contribuente, la stessa deve essere annullata in quanto il reato si è estinto per prescrizione.
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