IVA. La vigilanza armata sulle navi mercantili gode del regime di esenzione
Pubblicato il 04 agosto 2014
Una società avanza istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate per conoscere l’esatto
regime Iva da applicare al
servizio di vigilanza reso agli armatori delle navi mercantili che transitano negli spazi marittimi internazionali a
rischio pirateria.
In particolare, l’istante ritiene che il servizio di vigilanza armata delle navi mercantili rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 8-bis del Dpr n.
633/1972, che contempla la fattispecie delle
operazioni non imponibili ad Iva assimilate alle cessioni alle esportazioni.
Condizioni per l’esenzione Iva
L’Agenzia delle Entrate, con la
risoluzione n. 79/2014 del 1° agosto, parte dall’analizzare la modifica normativa apportata all’articolo 8-bis del Dpr 633/1972 dalla
Legge Comunitaria 2010, che ha esteso il regime di non imponibilità ai fini Iva alle “
cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali” e alle “
prestazioni di servizi direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi”.
Alla luce di ciò, il regime di esenzione Iva risulta, quindi, applicabile al servizio di vigilanza armata che garantisce la sicurezza delle navi mercantili, del loro carico e dell’equipaggio durante la navigazione in alto mare, a condizione che le navi in oggetto soddisfino due condizioni:
- siano destinate all’esercizio di attività commerciali;
- siano adibite alla navigazione in alto mare.
Secondo la circolare 79/E, infatti, nel momento in cui tali requisiti risultano soddisfatti ed inoltre è appurato che l’attività di sicurezza svolta dalla società istante è considerata come un servizio destinato a sopperire ai “
bisogni della nave” ed è reso direttamente nei confronti dell’armatore, il servizio di vigilanza armata delle navi mercantili rientra a tutti gli effetti tra le operazioni non imponibili ai fini Iva.