Iva evasa, rischio sull’immobile

Pubblicato il 07 febbraio 2008 La norma per il contrasto dell’evasione Iva che coinvolge nella responsabilità (in solido) verso lo Stato per il pagamento dell’Iva non versata e la conseguente sanzione l’acquirente di un immobile quando l’impresa venditrice sottofattura (articolo 1, comma 164, legge 244/07 e articoli 60-bis, comma 3-bis e 62, comma 5 del Dpr 633/72), rischia di produrre effetti indesiderati. Fino a ieri, il credito dello Stato per il versamento dell’Iva derivante da vendita di immobili da impresa a privato era questione tra Stato e ditta, poiché il credito dello Stato è dotato di “privilegio generale mobiliare” verso il venditore (articolo 62, comma 3, del Dpr 633/72 e articolo 2752 del Codice civile). Con ciò, ove non trovasse soddisfazione nell’esecuzione del patrimonio mobiliare del venditore, lo Stato potrebbe partecipare all’esecuzione dei suoi immobili, senza poter anche vantare pretese sull’immobile venduto con infedele fatturazione. A questa regola, che resta in vigore, s’aggiunge oggi quella secondo cui il credito Iva dello Stato verso l’acquirente dell’immobile (per imposta e sanzioni) è dotato di “privilegio speciale immobiliare” (articolo 62, comma 5, Dpr 633/72). Ancora sulla lotta all’evasione Iva, qualche accenno ora all’obbligo dell’indicazione sulle carte telefoniche prepagate di denominazione e partita Iva di chi le ha emesse, pagando l’imposta a monte. Professionisti o imprenditori che cerchino le carte in tabaccheria resteranno delusi poiché non otterranno alcun documento con le informazioni sull’emittente, benché l’obbligo sia in vigore dal 1° gennaio 2008.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Acconto IVCA 2024: nuova imposta sul valore delle cripto-attività

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy