Iva assolta in uno Stato Ue, domanda di rimborso entro il 30 settembre

Pubblicato il 29 settembre 2014 Secondo quanto previsto dalla direttiva 2008/9/Ce, recepita nel nostro ordinamento con Dlgs 18/2010, la domanda di rimborso annuale per il recupero dell’Iva pagata ai fornitori esteri di uno Stato comunitario deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

Dunque, ancora un giorno a disposizione per le imprese e i professionisti che hanno assolto l’Imposta sul valore aggiunto in un altro Stato membro e che vogliono presentare la domanda per la restituzione: si ha tempo fino a martedì 30 settembre 2014.

Condizione

Per richiedere la restituzione dell’Iva versata in uno Stato comunitario è necessario che il contribuente non abbia in esso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione e non vi abbia effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti: unica eccezione fanno i servizi non imponibili di trasporto internazionale e i relativi servizi accessori e le cessioni/prestazioni di beni/servizi soggetti a reverse charge.

Modalità di recupero

È possibile recuperare l’Iva versata in uno Stato estero con modalità che si differenziano a seconda della residenza del soggetto richiedente e dello Stato in cui l’imposta è stata assolta (esempio: Italia o altro Paese comunitario).
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