L’INPS ha fornito istruzioni in merito alle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali.
L’impresa autorizzata alla CIGS riguardanti i suddetti casi, è tenuta a versare un contributo addizionale nella misura del 15% della retribuzione persa dal personale sospeso o impiegato ad orario ridotto.
Nel caso in cui tali aziende decidano di stipulare contratti di solidarietà, alle stesse può essere concessa la reiterazione della riduzione contributiva del 35% prevista, per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La prosecuzione della riduzione contributiva non può superare il limite massimo di 24 mesi complessivi, relativamente all’unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà.
Con riguardo all’entità dello sgravio, l’INPS, con messaggio n. 1762 del 27 aprile 2017 ha precisato che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.
Fermo il predetto limite massimo, le aziende dovranno porre a conguaglio entro il 16 luglio 2017, solo la quota di beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente fruiti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".