La circolare INPS 27 Giugno 2020, n.78, fornisce le indicazioni operative in ordine alla previsione contenuta al comma 4, art. 22-quater, Decreto Legge 17 Marzo 2020, n.18, relativamente al pagamento diretto con anticipo del 40% delle integrazioni salariali in deroga (CIGD), ordinarie (CIGO) e di assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali. Tale disciplina può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGD, CIGO e assegno presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata del Decreto Legge 16 Giugno 2020, n.52, vale a dire dal 18 giugno 2020. Inoltre, per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande aventi ad oggetto periodi successivi alle prime nove settimane (dal 23 febbraio al 31 agosto 2020), o agli ulteriori periodi concessi ai datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all’Inps ai fini della successiva autorizzazione. Per di più, si ritiene conforme l’applicazione della misura di anticipazione delle integrazioni salariali anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzate dall’Inps, per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello “SR41”.
Le domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD, a pagamento diretto con richiesta di anticipo devono essere presentate entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica. In particolare:
Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’INPS sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI”. Di contro, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia. La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:
Inoltre, si segnala che il numero complessivo di ore richieste per l’intero periodo non potrà essere inferiore al numero di ore risultante dalla somma delle richieste parziali per ogni singolo lavoratore inserite nella richiesta di anticipo. Viceversa, sarà possibile inserire nella domanda di integrazione salariale un numero di ore complessivo maggiore del totale di quello indicato per i singoli lavoratori ai fini dell’anticipo del 40%.
Il calcolo dell’anticipazione, fissato nella misura del 40%, viene elaborato in base al seguente algoritmo: Massimale superiore/173 (che rappresentano le ore lavorabili medie in un mese) * 0,4 (40% previsto dalla norma) * numero di ore di prestazione richiesta, dichiarato dall’azienda. I massimali da considerare ai fini dell’anticipo per l’anno 2020 sono i seguenti: € 1.199,72 (CIGO/CIGD/assegno ordinario) e € 1.727,41 (assegno ordinario per il Fondo Credito). Gli anticipi sono pagati sulla Struttura territoriale competente per l’Unità Produttiva indicata in domanda. Il lavoratore che ha beneficiato dell’anticipo ne ha evidenza accedendo al proprio Fascicolo previdenziale tramite il portale dell’INPS. L’esito positivo dell’iter istruttorio viene, invece, comunicato all’azienda sempre tramite l’utility “Esiti” presente nella procedura dell’anticipo.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, Decreto Legge 16 Giugno 2020, n. 52, il datore di lavoro deve inviare all’INPS il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, tali termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Legge citato, dunque il 17 luglio, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.
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