L’art. 3 del D.L. 176/2022 - Aiuti-quater – ha previsto, al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, per le imprese la possibilità di rateizzare gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici.
Per l'attuazione di tale misura arriva la notizia della firma dell’apposito decreto da parte del Ministero dell’ambiente e di quello delle Imprese (Mase-Mimit) – in attesa di pubblicazione nella G.U. – contenente le modalità di presentazione delle istanze di rateizzazione.
Oggetto di rateizzazione sono i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio il 31 dicembre 2021.
In pratica, per tali consumi i fornitori di energia elettrica e gas naturale sono tenuti a:
a) rateizzare l'importo eccedente quello medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio il 31 dicembre 2021;
b) riportare nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all'importo eccedente nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.
NOTA BENE: L’opzione per la rateazione comporta la rinuncia ai crediti d’imposta riconosciuti per il quarto trimestre 2022.
Per ottenere la dilazione è necessario che l'impresa, entro 15 giorni dall'emissione della bolletta, presenti istanza all'attuale fornitore tramite Pec. In caso di cambio di fornitore, sarà quello nuovo a verificare l'importo medio contabilizzato del periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti fornitori ai quali è subentrato.
Nei 30 giorni successivi alla ricezione dell’istanza, il fornitore, se accoglie la domanda, proporrà un piano di rateizzazione.
La dilazione può comprendere un periodo che va da un minimo di 12 ad un massimo di 36 rate mensili.
ATTENZIONE: A monte deve esserci la disponibilità di almeno un’impresa di assicurazione a stipulare, con l’impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa
sull’intero credito rateizzato nell’interesse del fornitore di energia.
Inoltre, è richiesto il rilascio, da parte di Sace, di una riassicurazione sulla suddetta polizza.
NOTA BENE: Il fornitore potrà applicare, al piano di rateazione, un tasso di interesse che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata.
Si ha la decadenza dal piano di rateazione in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive; sarà, quindi, dovuto il versamento in unica soluzione dell’intero importo residuo.
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