Istruzioni delle Dogane per la richiesta di Informazione Vincolante in materia di Origine
Pubblicato il 09 maggio 2013
Obiettivo della
circolare n. 8/D dell’8 maggio 2013, dell’agenzia delle Dogane, è di disciplinare la procedura per le richieste e rilascio dell'IVO ( “informazione vincolante in materia di origine”); si tratta di un istituto che consente agli operatori economici di vedersi certificare l’origine doganale delle merci importate od esportate.
L’IVO è vincolante per tutte le amministrazioni doganali dell’Unione europea per un periodo di tre anni dalla data del suo rilascio a condizione che le merci importate o esportate e le circostanze che disciplinano l’acquisizione dell’origine corrispondano sotto tutti gli aspetti con quanto descritto nell’informazione.
Non avendo la Ue disposto misure di armonizzazione comunitaria, come un modello unico di domanda, banca dati unica, ecc., a far data dalla circolare n. 8/D tutte le richieste di IVO devono essere redatte secondo il modello di richiesta allegato e devono contenere tutte le informazioni descritte.
Di notevole importanza è il dato circa il tipo di origine, che può essere “non preferenziale” o” preferenziale” per la quale l 'IVO è richiesta, che varia a seconda dell’obiettivo perseguito dal titolare delle merci.
Se la richiesta riguarda entrambe, il titolare dovrà presentare due distinte richieste di IVO.
L’origine non preferenziale va chiesta per l’applicazione della politica commerciale comune dell’Unione europea (dazi antidumping, contingenti e sospensioni tariffarie) e per l’etichettatura dell’origine (cd. “made in”); l’origine preferenziale è necessaria per beneficiare di dazi ridotti o nulli all’entrata nell’UE o all’entrata nel paese sottoscrittore con l’UE di un accordo di libero scambio.
Il responsabile del procedimento deve notificare al richiedente l’Ivo entro 150 giorni dalla data di accettazione della domanda; condizione essenziale è che le autorità doganali abbiano a disposizione tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare.