Istruzioni dall’Inps per il cumulo dei diversi periodi contributivi

Pubblicato il 07 agosto 2013 Con la circolare n. 120 del 6 agosto 2013, condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota prot. n. 29/0002882 del 17 luglio 2013, l’Ente previdenziale detta le istruzioni per l’applicazione delle norme di cui alla Legge n. 228/2012 (legge di Stabilità 2013) in materia di trasferimento dei contributi verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria da parte degli iscritti agli ex istituti di previdenza, cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 e senza diritto alla pensione.

Nello specifico, la Legge n. 228/2012, articolo 1, comma 238, ha previsto l’istituto della totalizzazione retributiva (in luogo della vecchia ricongiunzione abrogata dalla Legge 122/2010), che consente l’unificazione a titolo gratuito dei periodi contributivi, permettendo ai lavoratori in possesso di più contributi presso differenti gestioni previdenziali di unificarli per ottenere l’erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale.

Tale facoltà è riconosciuta esclusivamente per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug per i quali è venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l'iscrizione alle citate casse senza diritto a pensione. Tali lavoratori possono, quindi, richiedere il trasferimento della contribuzione tra le diverse gestioni senza alcun onere aggiuntivo, presentando un’apposita istanza.

L’esercizio della facoltà della totalizzazione non dà, però, diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Ne deriva che, sia in sede di prima liquidazione che di ricostituzione della pensione, non potranno essere riconosciuti arretrati riferiti a periodi anteriori alla data della domanda per la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria.

La legge di Stabilità 2013 prevede, inoltre, una particolare facoltà di recesso dalle istanze di ricongiunzione presentate ai sensi della Legge n. 29/1979 (artt. 1 e 2). È prevista, infatti, la possibilità, entro un anno dall’entrata in vigore della Legge 228/2012, per i soggetti che hanno aderito alla ricongiunzione, di recedere dalla precedente operazione, con restituzione dell’onere, a condizione che contestualmente chiedano la costituzione di una nuova posizione assicurativa ai sensi delle nuove disposizioni normative. Ovviamente, tale facoltà è da considerarsi preclusa nei casi in cui l’operazione di ricongiunzione, ex articoli 1 e 2 della Legge n. 29/1979, abbia comportato la liquidazione del trattamento pensionistico.

Sempre in base alla Legge n. 228/2012 è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche un nuovo istituto di cumulo, che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive di quest’ultima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.

Questa facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti è finalizzata a consentire, ai lavoratori iscritti presso le forme di assicurazione indicate, di perfezionare il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia oppure il diritto ai trattamenti di inabilità e ai superstiti prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Per aderire al nuovo istituto di cumulo dei periodi assicurativi è necessario presentare un’apposita istanza. L’Inps spiega che tale domanda deve essere presentata all’ultimo ente previdenziale presso cui il lavoratore è stato iscritto, ossia dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a suo favore. La domanda può essere avanzata dal lavoratore stesso oppure, in caso di decesso, dal suo avente causa. Accolta la domanda, la pensione unica, ma con oneri a carico di ciascuna gestione, sarà erogata dall'Inps.
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