Istruzioni ai datori di lavoro per l’assunzione di giovani sotto i 30 anni

Pubblicato il 26 settembre 2013

Con il decreto Lavoro, Dl 76/2013, viene riconosciuto un incentivo per chi assume giovani tra i 18 e i 29 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o senza diploma di scuola media superiore o professionale. Indicate dall’Inps, con circolare n. 131 del 17 settembre,  le mosse che il datore di lavoro deve seguire per ottenere l’aiuto. A breve sarà disponibile il modulo per l’inoltro della domanda online.


DECRETO LAVORO


Come prevede l’articolo 1 del D.L. n. 76/2013, convertito con L. n. 99/2013, possono beneficiare di un incentivo i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che:


- siano senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;


- siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.


La circolare Inps n. 131 del 2013 precisa che, al momento dell’assunzione, occorre avere compiuto 18 anni ma non 30.


Con riferimento alla locuzione “privo di impiego regolarmente retribuito”, sono richiamati il decreto del20 marzo 2013 e la circolare n. 34/2013, ambedue del ministero del Lavoro, e ilmessaggio Inps n. 12212/2013, dai quali si evince che:


si considera “senza impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi" chi, negli ultimi sei  mesi, non ha prestato attività lavorativa  riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi, negli ultimi sei mesi, ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.


Quindi il lavoratore, nel periodo di riferimento, non deve aver svolto:


-> attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi


ovvero


-> attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir) remunerata con emolumenti annui per un importo superiore a 8.000 euro


ovvero


-> attività di lavoro autonomo che abbia prodotto un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.


Rientra tra chi “non possiede un  diploma  di  scuola  media  superiore  o professionale" colui che non ha conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello  terzo della classificazione internazionale sui  livelli d'istruzione.


Si evidenzia che la situazione di “privo di impiego regolarmente retribuito” prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; pertanto non è necessaria la previa registrazione presso il centro per l’impiego.


VIGENZA DELL’INCENTIVO


Per ottenere l’incentivo, valgono le assunzioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013.


L’ammissione all’incentivo termina il 30 giugno 2015; in ogni caso, l’incentivo non viene più concesso a seguito dell’esaurimento delle risorse fissate per ogni regione e provincia autonoma. L’Inps sul proprio sito darà comunicazione dell’avvenuto prosciugamento delle risorse.


MISURA DELL’INCENTIVO


L’avente diritto all’incentivo riceverà un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con un massimale mensile di 650 euro per lavoratore. La fruizione del beneficio avviene unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento.


Per l’assunzione, il beneficio è riconosciuto
per un periodo di 18 mesi.


Per la trasformazione, l'incentivo è corrisposto per un periodo di 12 mesi.


Istruzioni vengono rese nel caso in cui l'assunzione o la trasformazione non decorrano dal primo giorno del mese di calendario. E’ previsto che i massimali del primo e dell'ultimo mese di vigenza dell'incentivo siano convenzionalmente ridotti ad una misura pari a tanti trentesimi di euro 650 quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento; se si rende necessario rapportare l'incentivo ad una quota della retribuzione mensile, anche la base convenzionale di computo dell'incentivo viene ridotta e viene rappresentata da tanti trentesimi della retribuzione mensile quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento.


Chiarimenti sono forniti per l’assunzione (ovvero trasformazione) a tempo indeterminato a scopo di somministrazione:


- l’incentivo non viene erogato nei periodi in cui il lavoratore non viene utilizzato in somministrazione in quanto in tale lasso di tempo
il soggetto non è occupato (è infatti pacifico che l’indennità di disponibilità non è paragonabile alla retribuzione in senso stretto);


- il periodo di inutilizzabilità non comporta uno slittamento della scadenza del beneficio.


Altro caso particolare è rappresentato dalla disciplina dell’apprendistato, in quanto per questa la normativa già ammette una contribuzione ridotta rispetto a quella normale.


Quindi l’incentivo per l’assunzione di un apprendista non può, per mese, risultare superiore all’importo dei contributi dovuti dal datore di lavoro. Per esempio, se la contribuzione per l’apprendista assunto è pari all’11,61% della retribuzione, l’incentivo di cui al dl 76/2013 deve essere pari, nel mese, all’11,61% della retribuzione imponibile previdenziale.


RAPPORTI DI LAVORO AMMESSI AD INCENTIVO


L’incentivo viene erogato sia per l’assunzione a tempo indeterminato che per la trasformazione di rapporti a temine in rapporti a tempo indeterminato.

Assunzione

Trasformazione

Il beneficio spetta:

- per assunzioni a tempo indeterminato, anche parziale

- per assunzione di apprendisti

- per assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia a tempo indeterminato che determinato.

Il beneficio non spetta:

- per assunzioni di lavoratori domestici

- per i rapporti di lavoro intermittente e ripartito.

Il beneficio spetta:

- al lavoratore maggiore di 18 anni ma che non abbia compiuto 30 anni (è ammesso anticipare la trasformazione se alla scadenza prevista dal rapporto a termine il soggetto dovesse aver compiuto già 30 anni)

- se la condizione di “privo di impiego regolarmente retribuito” sussiste al momento della trasformazione

- per la trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia a tempo indeterminato che determinato.


CONDIZIONI


Il diritto all’incentivo richiede il rispetto di alcune condizioni:


A.
- la regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, riguardante l’adempimento degli obblighi contributivi; l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti.


Per la somministrazione la regolarità contributiva va verificata con riferimento all’agenzia di somministrazione mentre l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro grava sia sull’agenzia di somministrazione che sull’utilizzatore.


B.
- l’applicazione dei principi stabiliti dall’art. 4, commi 12, 13 e 15. L. n. 92/2012 (vedere allegato).


L’incentivo non può essere riconosciuto se la trasformazione avviene dopo i primi sei mesi del rapporto a termine  in quanto il lavoratore, in questo frangente, ha ottenuto il diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato.


C.
- le condizioni di compatibilità con il mercato interno, previste dagli artt. 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008.


Tra le altre cose, il datore di lavoro non deve aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea; inoltre non deve trattarsi di un’impresa in difficoltà.


D.
- la realizzazione e il mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione.


Su quest’ultimo punto la circolare n. 131 offre interessanti precisazioni.


Si accede all’incentivo se l’assunzione o la trasformazione comporta un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa (ovvero nell’anno precedente la decorrenza della trasformazione).


L’incremento deve permanere per ogni mese di calendario in cui si beneficia dell’incentivo: l’assenza di tale incremento ha come conseguenza  la sua perdita per la mensilità di riferimento.


Se, successivamente, l’incremento viene ripristinato, è possibile nuovamente fruire dell’incentivo dal mese di ripristino fino alla originaria scadenza.


Esistono, però, dei casi in cui pur non essendosi verificato l’incremento, l’incentivo viene applicato:


- per dimissioni volontarie, tranne che per giusta causa;


- per invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;


- per pensionamento;


- per riduzione volontaria dell’orario di lavoro;


- per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.


L’incremento dell’occupazione sarà valutato con riferimento:


> alle varie categorie di lavoratori a tempo determinato ed indeterminato (tranne il lavoro accessorio);


> ai lavoratori somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia.


Non deve essere conteggiato Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente; infatti, in tale ipotesi, si computa il lavoratore sostituito.


L’incremento occupazionale, per quanto riguarda l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, deve essere osservato con riferimento ai dipendenti dell’agenzia, considerando i lavoratori assunti a tempo indeterminato  a scopo di somministrazione e  gli altri dipendenti (per questi ultimi, si computano sia i lavoratori a tempo determinato che indeterminato).


Vanno esclusi i lavoratori assunti a tempo determinato a scopo di somministrazione essendo questi inclusi nel computo dell’utilizzatore.


La circolare n. 131  informa che il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro annuo (U.L.A.), secondo quanto prevede il diritto comunitario (il riferimento è alla circolare Inps n. 111/2013).


Per quanto attiene al mantenimento dell’occupazione, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, questo deve intercorrere per 18 mesi e verificato confrontando due valori medi convenzionali:


- la forza media occupata nei 12 precedenti l’assunzione


- la forza media relativa al primo anno successivo all’assunzione, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto agevolato. Per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, la forza media occupata nel secondo anno successivo all’assunzione.


[Si riporta l’esempio contenuto nella circolare: assunzione avvenuta il 15.10.2013 con scadenza il 14.04.2015. Per i primi 12 mesi di vigenza del rapporto agevolato il confronto deve essere effettuato tra la forza media relativa al periodo 15.10.2012-14.10.2013  (i 12 precedenti l’assunzione)  e la forza media relativa al periodo 15.10.2013-14.10.2014. Per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, il confronto deve essere effettuato tra la forza media relativa al periodo 15.10.2012-14.10.2013 e la forza media relativa al periodo 15.10.2014-14.10.2015.]


A fronte di una trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incremento occupazionale può avvenire dalla data di decorrenza della trasformazione oppure entro un mese da tale data (attraverso un’assunzione compensativa successiva). Se si versa in tale ultima ipotesi, il computo della durata del beneficio va effettuato dalla data della trasformazione.


PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL’INCENTIVO


I datori di lavoro sono tenuti al rispetto del procedimento appositamente istituito; i termini previsti, precisa l’Inps, sono perentori. L’inosservanza, pertanto, dà luogo all’inefficacia della procedura.


L’iter previsto è il seguente:


- invio da parte del datore di lavoro all’Inps di una domanda preliminare di ammissione all’incentivo contenente

l’indicazione del lavoratore per cui si richiede l’incentivo

la regione dove avviene l’esecuzione della prestazione lavorativa


- invio da parte dell’Inps, entro 3 giorni dall’invio dell’istanza, dopo verifica della disponibilità delle risorse, di una comunicazione telematica di prenotazione positiva dell’incentivo (per 18 o 12 mesi) per il lavoratore indicato


- entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva, il datore deve provvedere, qualora non lo avesse già fatto, a stipulare il contratto di assunzione o di trasformazione


- entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto l’avvenuta stipula del contratto di lavoro e chiedere conferma della prenotazione dell’incentivo.


L'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.


La domanda preliminare deve essere inoltrata solo utilizzando il modulo di istanza on line “76-2013”, presente nell'applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di responsabilità del contribuente” (un apposito messaggio sul sito Inps.it ne annuncerà la pubblicazione). Non va allegata alcuna documentazione.


Saranno disponibili nell'applicazione “DiResCo” anche:


la comunicazione di prenotazione positiva dell’Inps


la comunicazione del datore di lavoro circa la stipula del contratto di lavoro.


Per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, è obbligatorio presentare in ogni caso domanda definitiva entro i termini suddetti, anche se non è stato ancora realizzato l'incremento netto dell'occupazione. La conferma dell’Inps sarà efficace se - nel termine indicato dall'articolo 1, comma 5, D.L. n. 76/2013 - viene realizzato l'incremento netto dell'occupazione. In caso contrario, non si potrà fruire dell'incentivo.


Con la procedura sopra evidenziata si è inteso garantire che l’assunzione risulti effettivamente agevolata (ecco il motivo della prenotazione e della successiva conferma della disponibilità dei fondi) e che non rimangano inutilizzate delle risorse. Per questo motivo, il contratto di lavoro stipulato deve prevedere che il rapporto di lavoro inizi entro il termine perentorio di 14 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione Inps di prenotazione della risorsa ovvero che entro lo stesso termine decorra la trasformazione a tempo indeterminato (anche in anticipo rispetto all'originaria scadenza del rapporto a termine).


FRUIZIONE DEL BENEFICIO


Datori di lavoro con Uniemens


Nel flusso Uniemens, le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio andranno valorizzate all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> indicando:


- nell’elemento <TipoIncentivo> il valore “DL76”, avente il significato di “incentivo sperimentale per assunzione di under30, ai sensi dell’art. 1 dl 76/2013”;


- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);


- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo>  l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;


- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Tale elemento potrà essere valorizzato solo per mensilità anteriori all’autorizzazione del beneficio.

Qualora si renda necessario restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:


- nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M300” avente il significato di “Restituzione incentivo under30, di cui all’art. 1 dl 76/2013”;


- nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.


Coloro che non sono dotati di matricola aziendale, devono inoltrare richiesta alla sede Inps competente. Se non si hanno ancora lavoratori alle proprie dipendenze, in deroga alla prassi consueta in tema d’iscrizione, occorre indicare come inizio attività con dipendenti una data fittizia, corrispondente  alla data di presentazione della domanda di iscrizione.


A seguito dell’assunzione dei giovani, è necessario effettuare idonea comunicazione all’Inps che dovrà modificare la data di inizio attività, facendola coincidere con quella di assunzione.


Datori di lavoro agricoli


Dopo la conferma della domanda preventiva di incentivo, la fruizione di questo avverrà attraverso il campo, di nuova istituzione, CODAGIO (quadro F), a decorrere dall'esercizio III/2013.


L’azienda dovrà, in un dato mese, obbligatoriamente e congiuntamente indicare per il lavoratore agevolato:


- il valore Y per il Tipo Retribuzione;


- nel campo CODAGIO, il valore:

U1 per lavoratori Oti - ex art. 1, legge n. 99/2013;

U2 per lavoratori Otd trasformati in Oti - ex art. 1, legge n. 99/2013;

U3 per lavoratori Oti di azienda somministratrice - ex art. 1, legge n. 99/2013;


- nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.


L’importo dell’incentivo sarà detratto dalla contribuzione dovuta dall’azienda. Se risultano importi eccedenti, è possibile ricorrere alla richiesta di rimborso o procedere con compensazione anche su contributi futuri.


Coloro sprovvisti di posizione contributiva aziendale (CIDA), devono inoltrare richiesta alla sede Inps attraverso la presentazione della Denuncia Aziendale (DA).

       

ALLEGATO

Legge 92/2012 - art. 4 co. 12, 13, 15

12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione  degli  incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo  8,  comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi  2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente  legge,  si  definiscono  i seguenti principi:

 a)  gli  incentivi  non  spettano  se  l'assunzione   costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge  o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso  in  cui  il  lavoratore  avente  diritto  all'assunzione  viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal  contratto  collettivo,  alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi  sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di  un  lavoratore mediante contratto  di  somministrazione,  l'utilizzatore  non  abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di  un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato  da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro  o l'utilizzatore con contratto  di  somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro  connesse  ad  una  crisi  o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione  o  la
somministrazione   siano    finalizzate  all'acquisizione   di professionalità sostanzialmente diverse da  quelle  dei  lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a  quei  lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte  di  un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti  assetti proprietari sostanzialmente coincidenti  con  quelli  del  datore  di lavoro che assume ovvero risulti  con  quest'ultimo  in  rapporto  di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore  ha  prestato l'attività in favore dello  stesso  soggetto,  a  titolo  di  lavoro
subordinato o  somministrato;  non  si  cumulano  le  prestazioni  in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti  di diversi utilizzatori, anche se  fornite  dalla  medesima agenzia  di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma  1,  lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche  obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o  di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

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