Istruzioni 730. L’Imu può essere pagata con il credito Irpef

Pubblicato il 26 maggio 2012 Il manuale che offre tutte le indicazioni da seguire ai soggetti che prestano assistenza fiscale per il 2012 - sostituti d’imposta, Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati – indossa il vestito della circolare n. 15, del 25 maggio 2012, resa nota dall’Agenzia delle entrate.

In primo piano, la cedolare secca, il modello 730-4 e il pagamento dell’Imu attraverso il modello di assistenza fiscale.

Una delle novità del 2012 è che quasi tutti i sostituti d’imposta (rimangono esclusi alcuni grandi sostituti) devono ricevere i dati dei 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle entrate, in via telematica. A tal fine, il provvedimento agenziale del 2 febbraio 2012 ha approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4” resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, in cui indicare l’indirizzo telematico presso cui si intende ricevere i risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti, per effettuare le relative operazioni di conguaglio e trattenere o rimborsare gli importi direttamente nelle buste paga. Ciò comporta, spiega la circolare 15/E, speditezza negli adempimenti e sicurezza dei dati trasmessi.

Entro il 12 luglio 2012, Caf e professionisti abilitati inviano all’Agenzia delle entrate il risultato contabile, parte integrante della dichiarazione mod. 730.

In merito alla cedolare secca, l’Agenzia delle entrate offre un’opportunità a quanti, nel 2011, hanno omesso il versamento dell'acconto della cedolare secca alle date previste. In questo caso, soccorre il ravvedimento operoso - articolo 13, D.Lgs. n. 472 del 1997 – attraverso il quale il contribuente può effettuare il pagamento delle imposte dovute e quindi accedere, se sussistenti tutti requisiti richiesti, all’imposta sostitutiva per quanto riguarda i canoni di locazione. Ugualmente, se il contribuente ha pagato l’acconto Irpef 2011 sui canoni da assoggettare a cedolare secca, è possibile sanare la situazione inviando alle Entrate istanza per la correzione del codice tributo e quindi avvalersi dell’imposta sostitutiva per i canoni di locazione.

La circolare 15/E enuncia la possibilità, in materia di Imu, di utilizzare l’eventuale credito, in tutto o in parte, risultante dal 730 per versare l’imposta municipale dovuta per il 2012. In questo caso, in sede di conguaglio, il sostituto rimborserà la differenza fra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’importo che il contribuente ha scelto di utilizzare per eseguire il versamento Imu.

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