A seguito di interpello dell’Agenzia delle Entrate, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 5509 del 21 giugno 2018, ha comunicato che non va applicata l’imposta di bollo alle istanze ed ai relativi provvedimenti di rateazione delle ordinanze di ingiunzione.
Più nello specifico - si legge nella nota dell’INL - l’Agenzia, nel dare riscontro al quesito formulato, ha ritenuto che la sanzione amministrativa per violazione in materia di lavoro, oggetto dell’interpello, è irrogata nell’esercizio di potestà amministrativa e va pertanto ricondotta nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato di cui all’art. 5 della tabella, allegato B, annessa al DPR 642/1972.
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