Il giudizio tributario viene sospeso anche se l’istanza di rottamazione della lite fiscale sia stata inoltrata dopo l’approvazione del decreto del Governo ma prima della relativa pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Con ordinanza interlocutoria n. 21581 del 18 settembre 2017, la Corte di cassazione, Sesta sezione civile, ha accolto l’istanza presentata da un contribuente che, dopo aver avanzato ricorso avverso la conferma, in sede di appello, di una cartella di pagamento per Iva, sanzioni ed interessi, aveva inoltrato richiesta di rottamazione delle liti fiscali pendenti, ai sensi del provvedimento introduttivo di questo strumento che, al momento, era stato già approvato dal Consiglio dei ministri ma ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
I giudici di legittimità hanno, in particolare, ritenuto che l’istanza in oggetto, presentata nelle more della pubblicazione del Decreto legge n. 50/2017 – il cui articolo 11, comma 8, si rammenta, ha introdotto la possibilità di sospensione del processo ai fini della rottamazione – andasse accolta.
Parallelamente all’accoglimento, è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di verificare il buon esito della definizione agevolata.
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