Istanza di rottamazione sospende la lite tributaria

Pubblicato il 19 settembre 2017

Anche se presentata prima della pubblicazione del DL 

Il giudizio tributario viene sospeso anche se l’istanza di rottamazione della lite fiscale sia stata inoltrata dopo l’approvazione del decreto del Governo ma prima della relativa pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Con ordinanza interlocutoria n. 21581 del 18 settembre 2017, la Corte di cassazione, Sesta sezione civile, ha accolto l’istanza presentata da un contribuente che, dopo aver avanzato ricorso avverso la conferma, in sede di appello, di una cartella di pagamento per Iva, sanzioni ed interessi, aveva inoltrato richiesta di rottamazione delle liti fiscali pendenti, ai sensi del provvedimento introduttivo di questo strumento che, al momento, era stato già approvato dal Consiglio dei ministri ma ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, ritenuto che l’istanza in oggetto, presentata nelle more della pubblicazione del Decreto legge n. 50/2017 – il cui articolo 11, comma 8, si rammenta, ha introdotto la possibilità di sospensione del processo ai fini della rottamazione – andasse accolta.

Parallelamente all’accoglimento, è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di verificare il buon esito della definizione agevolata.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy