E’ stato confermato, dalla Cassazione, l’accertamento in rettifica del reddito emesso nei confronti di un professionista, un avvocato, a seguito di ispezione fiscale condotta presso il suo studio.
I maggiori importi incassati a lui contestati, in particolare, erano stati dedotti con procedimento analitico induttivo, sulla base delle scritture contabili rinvenute nell’ufficio e dei questionari che egli aveva sottoposto ai clienti.
Il contribuente si era rivolto ai giudici di legittimità lamentando, tra gli altri motivi, la violazione degli obblighi informativi e partecipativi di cui all’art. 12 della Legge n. 212/2000, da cui l’inutilizzabilità delle prove ricavate.
Egli, nel dettaglio, si doleva della mancata comunicazione preventiva delle ragioni giustificatrici della verifica e dell’ispezione presso il suo studio professionale: si trattava, a suo dire, di violazione procedimentale che si ripercuoteva sull’atto impositivo finale, determinando la nullità dell’avviso di accertamento impugnato.
Dagli atti di causa, tuttavia, risultava che l’autorizzazione all’accesso era stata regolarmente notificata al legale e che l’attività ispettiva era stata motivata come verifica sostanziale a carattere generale.
Questa circostanza, a detta della Suprema corte, assolveva al dovere di cui all’articolo 12 citato in merito all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria all’ispezione.
Da qui il rigetto del motivo di doglianza prospettato dall'avvocato.
Con sentenza n. 1299 del 22 gennaio 2020, in particolare, la Sezione tributaria della Cassazione ha precisato, in proposito, come il dovere informativo nei confronti del contribuente non debba pregiudicare l’attività ispettiva e di indagine a questa successiva, dovendosi trovare un equilibrio fra le opposte esigenze a tutela del soggetto sottoposto a verifica, da un lato, ed al prosieguo dell’ispezione, dall'altro.
Nel caso in esame, quindi, non si poteva parlare di un’omessa motivazione da parte della CTR per aver ricordato come il potere/dovere istituzionale di verifica a carattere generale non deve essere ulteriormente giustificato.
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